Con sentenza del 30 aprile 2020 la Corte di Giustizia è intervenuta su richiesta del Tribunale di Larnaca (Cipro) in merito all'interpretazione degli articoli 2 lettera j e 15 del Regolamento CE 261/04. In particolare, il caso da cui sono sorte le questioni pregiudiziali ha visto contrapposti da un lato, un passeggero aereo del Kazakistan (Paese terzo) e dall'altro la compagnia aerea rumena Blue Air.
- Le questioni pregiudiziali
- La compagnia non può autonomamente valutare adeguatezza documenti viaggio
- Vessatorietà clausole che limitano la responsabilità del vettore
Le questioni pregiudiziali
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Il passeggero doveva imbarcarsi su un volo della compagnia aerea da Cipro a Bucarest per partecipare ad un concorso pubblico. L'ingresso e la permanenza del cittadino kazako presso l'isola cipriota era stato autorizzato attraverso un permesso temporaneo rilasciato dal governo di Cipro.
Il passeggero prima della data del volo aveva contatto le autorità competenti rumene che gli avevano riferito la validità di tale permesso per l'ingresso e la permanenza temporanea in Romania. Tale comunicazione gli veniva inoltrata per iscritto.
Il giorno del volo, il cittadino kazako si recava presso l'aeroporto di Larnaca al fine di procedere alle operazioni di imbarco sul volo per Bucarest. Giunto presso il banco di imbarco della compagnia aerea, il personale di terra della compagnia stessa comunicava verbalmente al passeggero che i documenti di viaggio in suo possesso non erano validi ai fini dell'ingresso in Romania.
A seguito di tale negato imbarco, il passeggero si rivolgeva al Tribunale di Larnaca per ottenere il risarcimento dei danni ad egli arrecati dalla decisione, a suo dire immotivata, della compagnia. In particolare, invocava il Regolamento CE 261/04 a tutela dei propri diritti.
La compagnia non può autonomamente valutare adeguatezza documenti viaggio
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Il Regolamento CE 261/04 stabilisce regole comuni per la compensazione e l'assistenza in favore dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo.
Il Considerando 1 di tale Regolamento prevede che l'obiettivo dello stesso è quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri aerei in caso di disservizio loro arrecato dalle compagnie aeree. In forza di tale enunciazione, secondo la Corte di Giustizia, le singole norme del Regolamento devono essere interpretate in maniera estensiva. Ciò vale anche per la definizione di "negato imbarco" riportata all'articolo 2 lettera j, secondo la quale il negato imbarco è il rifiuto di trasportare passeggeri su un
volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ossia con prenotazione confermata sul volo e nei tempi indicati dal vettore, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza
ovvero documenti di viaggio inadeguati. Pertanto, la formulazione "salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare l'imbarco" non indica che il vettore ha il diritto di valutare ed accertare l'inadeguatezza dei documenti di viaggio. Per la Corte di Giustizia è il Giudice competente che, tenendo conto delle circostanze del caso, valuta ed accerta l'inadeguatezza dei documenti di viaggio. Qualora il Giudice, valutando il caso, ritenga che il negato imbarco sia stato disposto in maniera illegittima da parte della compagni aerea, il passeggero può invocare il sistema di protezione e diritti previsti dal Regolamento CE 261/04, inclusa la compensazione pecuniaria.
Vessatorietà clausole che limitano la responsabilità del vettore
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La Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 30 aprile 2020 è intervenuta anche in merito all'interpretazione dell'articolo 15 comma 1 del Regolamento CE 261/04, rubricato "Irrinunciabilità" il quale recita "gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto". La Corte ha stabilito che il vettore aereo ai sensi del predetto articolo non può disporre nel contratto di trasporto né in atti unilaterali (come le condizioni generali che le compagnie sono solite pubblicare sui propri siti internet), clausole che escludono o limitano la responsabilità del vettore nei confronti del passeggero in caso di negato imbarco per asserita inadeguatezza dei documenti di viaggio. Il vettore aereo, insomma, non può unilateralmente statuire limiti ai diritti dei passeggeri aerei previsti dal Regolamento CE 261/04.
La sentenza rappresenta un ulteriore tassello interpretativo del Regolamento CE 261/04 in favore della parte debole del contratto di trasporto aereo nello spirito che contraddistingue l'intero impianto normativo del Regolamento stesso.
Avvocato Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: lucavancheri@gmail.com
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