di Lucia Izzo - Adempiere l'obbligo di mantenimento in ritardo, anche se di pochi giorni rispetto alla scadenza imposta, può giustificare l'emanazione dell'ordine di pagamento nei confronti di terzi previsto dall'art. 156 del codice civile. Ciò avviene nei casi in cui il comportamento dell'obbligato è idoneo a far sorgere dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento in grado di frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito. Inoltre, a fronte dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, può avvenire per iscritto la trattazione del procedimento con cui viene ordinato a terzi il pagamento del mantenimento agli aventi diritto, ad esempio depositando le note scritte all'esito del quale il giudice riserva la decisione. Lo ha chiarito il Tribunale di Terni nella sentenza n. 125/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva chiesto all'INPS, quale ente preposto alla erogazione della pensione in favore dell'ex marito, il versamento di una somma quale assegno di mantenimento per alcune mensilità che l'obbligato aveva omesso di pagare.
- Emergenza Covid-19 e trattazione per iscritto
- Mantenimento e versamento tardivo
- Dubbi sul futuro adempimento
Emergenza Covid-19 e trattazione per iscritto
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Su istanza di entrambe le parti, il procedimento veniva trattato mediante il deposito di note a fronte della emergenza epidemiologica da Covid-19, all'esito del quale il giudice riservava la decisione al Collegio. Sciolta la riserva, viene accolta la domanda della donna.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, emerge che la corresponsione del mantenimento è avvenuta con alcuni giorni di ritardo rispetto alle previsioni di cui al decreto di omologa. Per altre mensilità, inoltre, l'ex ha mancato il versamento poi effettuato solo dopo la notifica dell'atto di precetto, sanando così il pregresso maturato.
Mantenimento e versamento tardivo
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Il Tribunale rammenta che, per consolidata giurisprudenza il chiesto versamento ex art. 156 c.c. impone al giudice un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento.
Dunque, il non puntuale adempimento dell'obbligo di mantenimento, anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta, ove idoneo a determinare fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, legittima l'emanazione dell'ordine ai terzi, ex art. 156, 4° comma, c.c., in quanto la funzione che adempie l'assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi.
Dubbi sul futuro adempimento
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Il Collegio ritiene che il ritardo dei pagamenti, poi trasformatosi per un periodo in omesso pagamento. costituisca circostanza idonea a determinare obiettivamente un'incertezza sul futuro tempestivo versamento di quanto dovuto, anche tenuto conto della genericità della allegazione in punto di situazione di difficoltà quale invocata causa giustificatrice, incertezza che deve essere apprezzata anche in relazione all'ammontare non elevato del mantenimento ed alla conseguente sua vocazione alimentare.
Da qui l'accoglimento del ricorso con contestuale ordine all'INPS, nella veste di soggetto erogatore della pensione, di corrispondere alla signora l'assegno mensile dovutole per il suo mantenimento.
Scarica pdf Tribunale di Terni, sentenza 125/2020• Foto: 123rf.com