di Annamaria Villafrate - La Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza n. 8545/2020 sotto allegata) chiarisce il contrasto interpretativo relativo natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Dopo aver illustrato i tre orientamenti che hanno creato non pochi problemi interpretativi, la Cassazione ha concluso per la natura soggettiva dell'aggravante, precisando che per la sua integrazione è necessario il dolo specifico. Per quanto riguarda invece la possibilità di estensione ai concorrenti ha chiarito che per applicarla è necessario che il concorrente riconosca l'intento agevolatore e lo accetti.
- Reati aggravati dalla finalità dell'agevolazione mafiosa
- Il ricorso in Cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva
Reati aggravati dalla finalità dell'agevolazione mafiosa
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La Corte d'Appello respinge l'impugnazione sollevata dall'imputato contro la decisione del GUP, ritenendolo responsabile dei reati di usura, tentata estorsione ed abusiva attività finanziaria aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa svolta in favore di un clan. Per questo infligge all'imputato la condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione e a 2400 euro di multa.
La Corte ha accertato che l'imputato ha agito come intermediario tra chi era alla ricerca di finanziatori e i coimputati, che a questi crediti venivano applicati interessi usurari e che il soggetto agente veniva incaricato di recuperarli, sollecitando con violenza e minacce i debitori ad adempiere.
Il ricorso in Cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite
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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, con cui rileva come le due sentenze di merito, nonostante la medesima conclusione, hanno espresso valutazioni opposte sulla natura dell'aggravante. Il primo giudice l'ha ritenuta di natura oggettiva e quindi estensibile a tutti i concorrenti, mentre il secondo l'ha considerata di natura soggettiva.
La Seconda Sezione penale a cui è stato assegnato il ricorso, alla luce di detto contrasto interpretativo, rimette il procedimento alle SU per risolvere la seguente questione di diritto: "se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1992 oggi inserita nell'art 416 bis 1 cod. pen., che prevede l'aumento della pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione delle volontà."
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva
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La Cassazione, nella sentenza n. 8545 si sofferma inizialmente sull'analisi della ratio dell'introduzione dell'art. 416 bis c.p nel nostro ordinamento, sottolineandone la funzione preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno mafioso. In seguito procede all'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali relativi alla natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
- Per il primo orientamento, che sostiene la natura soggettiva dell'agevolazione, la circostanza è integrata dall'atteggiamento psicologico dell'agente, che richiama i motivi a delinquere di cui all'art 118 c.p, il quale dispone che: "Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono."
- Il secondo orientamento, che invece considera oggettiva la natura dell'agevolazione, ritiene che l'aggravante è integrata da un elemento obiettivo, ovvero il modo in cui viene commessa l'azione. Essa è quindi riconducibile alle circostanze oggettive specificate dall'art. 70 c.p (la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso), che non sono previste dall'art. 118 c.p. con conseguente possibilità di estenderle ai concorrenti, come previsto dall'art. 59 c.p se conosciuta o conoscibile.
- Per un terzo orientamento infine la natura dell'aggravante e la disciplina, in caso di concorso di persone nel reato dipendono, varia da come la stessa si manifesta in concreto e dal reato a cui accede.
Senza dilungarsi sulle considerazioni relative agli orientamenti esclusi dalla Cassazione concentriamo l'attenzione su quello condiviso dalle SU, che così hanno concluso: "L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità."
In pratica la Corte condivide il primo orientamento, secondo cui l'agevolazione ha natura soggettiva ritenendo che l'atteggiamento psicologico del soggetto agente è quello del dolo specifico. Il soggetto cioè agisce con coscienza e volontà del fatto materiale che integra l'elemento oggettivo del reato base, con la finalità specifica di agevolare l'attività di tipo mafioso, senza che rilevi, per l'integrazione dell'aggravante, la sua realizzazione.
Per quanto riguarda invece l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti, la Corte chiarisce che a rilevare è la riconoscibilità della circostanza all'esterno. Per cui se l'intento agevolatore è riconosciuto dal concorrente e questa consapevolezza non lo dissuade comunque dal collaborare, allora l'aggravante è applicabile anche a quest'ultimo.
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