Per gli Ermellini, è esercizio abusivo della professione praticare analisi freudiana su una bambina senza aver seguito il percorso di studi previsto e senza iscrizione all'albo

di Annamaria Villafrate - La sentenza della Cassazione n. 13556/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso di un'imputata, condannata in primo e secondo grado per esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta. La donna, senza aver conseguito il diploma di laurea, la specializzazione richiesta e l'iscrizione all'albo, ha sottoposto ad analisi freudiana una bambina. Chiamata poi a deporre di fronte al Tribunale dei Minori l'imputata ha formulato un'analisi negativa di sindrome di alienazione parentale, ritenendo che il rifiuto della bambina di vedere il padre fosse da ricondurre piuttosto a "particolari attenzioni" che lo stesso le rivolgeva. Fondato però il quarto motivo del ricorso sulla retroattività della legge penale. Le pene applicate all'imputata sono infatti quelle previste da una legge entrata in vigore dopo i fatti contestati, che ha inasprito le conseguenze sanzionatorie del reato di cui all'art. 348 c.p.

Esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta

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La Corte d'Appello condanna l'imputata a quattro mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione di psicoterapeutica. La donna ha infatti esercitato attività terapia psicoterapeutica senza aver mai conseguito la laurea, la specializzazione e senza essere iscritta all'albo dei medici o degli psicologi.

La procedura è stata avviata dalla denuncia di un medico, padre di una bambina, che la "psicoterapeuta" ha sottoposto a "psicolanalisi freudiana" per almeno due anni. L'uomo accortosi che la bambina non traeva nessun giovamento dalla terapia ha fatto le sue indagini, dalle quali è emerso che la sedicente psicologa era in realtà un'assistente sociale operante con partita Iva, laureata in lettere e filosofia, con un diploma biennale a indirizzo "handicap psicofisici della vita e dell'ascolto."

L'imputata ha inoltre deposto davanti al Tribunale dei minori sulla sindrome da alienazione parentale, dichiarando che il motivo per cui la bambina non voleva vedere il padre era da ricondurre a "particolari attenzioni nei suoi confronti", conclusioni condivise da una psicologa e da un' educatrice, presenti alla stessa udienza.

Psicoterapeuta e non psicoanalista

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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando le seguenti doglianze. Con il primo rileva l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello, che ha ritenuto provato un fatto che, come emerso dagli atti, non esiste. Non risulta infatti dal verbale che la stessa abbia diagnosticato alla bambina la sindrome da alienazione parentale. Al contrario, nel verbale l'imputata ha ritenuto che la resistenza della bambina ad avere rapporti con il padre era riconducibile alle " particolari attenzioni" che il genitore le rivolgeva. La Corte quindi sarebbe incorsa nell'errore di attribuire all'imputata un atto, come la diagnosi di una psicopatologia, tipico della professione di psicoterapeuta, in realtà inesistente. La difesa chiarisce poi che l'attività di analisi è di "osservazione non di somministrazione di cure e terapie" per cui di fronte al Tribunale dei minori la donna non ha vantato un titolo che non aveva.

Con il secondo motivo l'imputata precisa di non aver mai speso il titolo di psicoterapeuta, ma di psicoanalista, chiedendo alla Corte di adottare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2 della legge n. 56/1989. Con il terzo la difesa contesta il mancato accoglimento dell'eccezione d'incostituzionalità sollevato, limitandosi la Corte a richiamare impropriamente la legge Lorenzin n. 3/2018 contenete la delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie, entrata in vigore dopo la commissione dei fatti contestati e quindi non applicabile. Con il quarto contesta conseguentemente la violazione del principio di retroattività.

Esercizio abusivo sottoporre ad analisi freudiana una bambina senza titolo

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13556/2020 annulla il provvedimento impugnato relativamente alla pena e rinvia per la sua determinazione ad altra sezione del giudice di secondo grado, stante l'accoglimento del quarto motivo del ricorso e la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio.

Sugli altri motivi invece la Corte è conclude per la loro infondatezza. Per la Cassazione non rileva che l'imputata non si sia presentata come psicoterapeuta, ma come psicoanalista. Di fatto ella praticava infatti tale attività, gestendo un ciclo di sedute.

A rilevare è che la stessa abbia esercitato abusivamente una professione che richiede il completamento di un certo corso di studi e di un'abilitazione. Da rilevare inoltre che, anche se l'episodio del Tribunale non è stato ritenuto decisivo ai fini del decidere, l'imputata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, chiamata a deporre, di fatto ha svolto una diagnosi in negativo, che comunque non le compete, visto che ha escluso che la bambina fosse affetta da sindrome da alienazione parentale. La stessa inoltre, dopo l'incarico conferitole dalla madre della bambina ha esercitato la sua influenza, sconsigliando al padre di presenziare alla Comunione della figlia, perché non era ancora pronta a rivederlo.

Non può essere condivisa inoltre la tesi secondo cui l'analisi non costituirebbe una terapia. Questo perché la psicoanalisi messa in atto dall'imputata è riconducibile a un percorso psicoterapeutico che ha come obiettivo la guarigione di alcune patologie. La metodica a cui ha fatto ricorso "deve essere inquadrata nella professione medica di psicologo, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p in carenza delle condizioni legittimanti tale professione." Il percorso di studi necessario per l'esercizio della professione non è derogabile e sostituibile da corsi e master conseguiti a vario titolo, perché non sono considerati equipollenti o sostituibili con la laurea in medicina, che rappresenta il "modello legale" di formazione richiesto per esercitare determinate attività.

Da respingere anche il terzo motivo del ricorso e del conseguente vizio di erronea applicazione della legge extrapenale n. 3/1989 in quanto per orientamento della Cassazione la psicoanalisi è riconducibile all'attività psicoterapeutica. La legge Lorenzin richiamata dalla difesa, che la ritiene inapplicabile al caso di specie, conferma in realtà il fatto che l'attività psicoterapeutica deve considerarsi "attività protetta."

Fondato invece il terzo motivo del ricorso. La formulazione dell'art. 348 c.p al momento del fatto contestato prevedeva la pena della reclusione fino a sei mesi e una multa massima di 516,00 euro. Solo in seguito tale trattamento è stato fortemente inasprita dalla legge 11 gennaio 2018 entrata in vigore successivamente ai fatti contestati ed erroneamente applicata agli stessi.

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