di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 13607/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che deve considerarsi legittimo impedimento la patologia degenerativa che impedisce all'imputato di partecipare all'udienza in modo attivo, al fine di esercitare legittimamente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
- Condanna per illeciti edilizi e urbanistici
- Mancato accoglimento differimento udienza
- Legittimo impedimento integrato dal morbo di Parkinson
Condanna per illeciti edilizi e urbanistici
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La Corte d'Appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado e ridetermina la pena nei confronti dell'imputato in due mesi di arresto e 1500 euro di ammenda per illeciti penali in materia edilizia e urbanistica.
Mancato accoglimento differimento udienza
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L'imputato ricorre in sede di legittimità sollevando tre motivi di ricorso:
- Con il primo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza, stante l'impedimento legittimo per motivi di salute. La sentenza deve considerarsi pertanto nulla per lesione del diritto di difesa e difetto di contraddittorio, considerato che all'udienza la difesa ha prodotto certificato medico attestante l'impedimento a comparire.
- Con il secondo lamenta la mancata concessione dell'esclusione della punibilità sancito dall'art. 131 bis cp per particolare tenuità del fatto, stante il carattere modesto dell'opera desumibile anche dai materiali utilizzati e dalla mobilità dell'opera.
- Con il terzo infine violazione di legge e vizio di motivazione, visto che dall'istruttoria è emersa la precarietà dell'opera.
Legittimo impedimento integrato dal morbo di Parkinson
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La Cassazione annulla la sentenza, trasmettendo gli atti a diversa Corte d'Appello, accogliendo il primo motivo di ricorso, che ritiene fondato e che la legittima a non pronunciarsi sui restanti.
Per gli Ermellini l'imputato era effettivamente impedito legittimamente a partecipare all'udienza.Dal certificato medico prodotto, completamente ignorato dalla Corte che ha dichiarato l'assenza dell'imputato valutando solo la perizia risalente a qualche mese prima, risultava chiaramente l'impossibilità da parte del soggetto tratto in giudizio di spostarsi dal proprio domicilio per recarsi in udienza. Del resto è noto che il morbo di Parkison è una patologia degenerativa. Il certificato medico prodotto 3 giorni prima dell'udienza doveva quindi ritenersi più attendibile rispetto alla perizia risalente ai tre mesi precedenti.
La Corte ribadisce che: "l'impedimento a comparire dell'imputato, che concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, purché determinante un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile."
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