di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8468/2020 (sotto allegato) fornisce un'importante indicazione ai giudici di merito quando sono chiamati a liquidare il danno non patrimoniale, come nel caso di specie, conseguente al decesso di un parente in un sinistro stradale. I giudici, come chiariscono gli Ermellini, non possono liquidare il danno non patrimoniale ricorrendo al criterio equitativo puro, ma devono tenere conto dei parametri forniti dalle Tabelle di Milano, regole integrative dell'equità.
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- Sinistro stradale e azione risarcitoria degli eredi
- Mancata applicazione tabelle di Milano
- Tabelle di Milano: criterio integrativo nella liquidazione del danno non patrimoniale
Sinistro stradale e azione risarcitoria degli eredi
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Un uomo muore a causa di un incidente. La moglie e i figli agiscono in giudizio per il risarcimento del danno. La Corte d'appello riformando in parte la sentenza di primo grado aumenta la somma liquidata dal Tribunale, riconoscendo anche il danno patrimoniale subito dal veicolo del congiunto defunto.
Mancata applicazione tabelle di Milano
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La moglie e il figlio ricorrono in sede di legittimità avverso la sentenza della Corte d'Appello denunciando la violazione delle principali norme di legge che disciplinano il risarcimento del danno e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
I ricorrenti si dolgono del quantum riconosciuto a titolo di risarcimento e della mancata applicazione delle Tabelle di Milano, perché non allegate, anche se la giurisprudenza ha escluso la possibilità di liquidare il danno non patrimoniale applicando il criterio equitativo puro, attribuendo ai criteri tabellari il valore di parametro di conformità della valutazione equitativa, salvi naturalmente i casi in cui circostanze concrete non ne giustifichino l'abbandono.
Tabelle di Milano: criterio integrativo nella liquidazione del danno non patrimoniale
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8468/2020 accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e procedendo al loro esame congiunto.
La questione centrale del ricorso relativo alle Tabelle di Milano viene risolto dalla Cassazione con l'enunciazione del principio secondo cui esse "si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, costituendo quindi un mero criterio guida, e non già normativa di diritto."
Le Tabelle di Milano quindi devono essere prese come riferimento dal giudice di merito nel momento in cui deve procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale se è pervenuto a una quantificazione irrisoria. Sarebbe infatti incongrua la motivazione che non spiega le ragioni per le quali il giudice ha effettuato una certa quantificazione del danno, che tenendo conto delle circostanze del caso concreto risulta sproporzionata rispetto a quella a cui di perverrebbe applicando le Tabelle di Milano.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 8468/2020• Foto: 123rf.com