Le fonti delle obbligazioni ex art. 1173 del codice civile sono: il contratto, il fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

Le fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c.

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Nell'ordinamento italiano le fonti di obbligazione sono fissate dall'art. 1173 del codice civile, il quale dispone che "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

In base al dettato normativo, pertanto, è possibile individuare diverse singole fonti dell'obbligazione.

I contratti come fonte di obbligazione

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Innanzitutto viene in evidenza la volontà reciproca delle parti che si vincolano con un contratto, tipico o atipico che sia. In base al contenuto dell'accordo, infatti, ognuna delle parti si obbliga all'adempimento di una prestazione nei confronti dell'altra.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempimento contrattuale da parte di uno dei soggetti, l'altra parte avrà diritto di richiedere il risarcimento del danno causato, oltre all'esatto adempimento o alla risoluzione del contratto (v. art. 1453 c.c.).

L'atto illecito

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Per quanto riguarda il fatto illecito, indicato dal citato art. 1173 c.c. tra le fonti delle obbligazioni, si ritiene pacificamente che la formula faccia riferimento ai comportamenti volontari di un soggetto, e pertanto si riferisca più propriamente all'atto illecito.

Si tratta, in linea generale, di un concetto che rimanda alla responsabilità aquiliana (o extracontrattuale) di cui all'art. 2043 c.c., in base al quale chiunque cagiona a un altro soggetto un danno ingiusto commettendo un fatto doloso o colposo, è obbligato al risarcimento del danno.

L'atto illecito può consistere in un'azione od omissione e dev'essere ricollegato all'evento dannoso da un nesso di causalità. Inoltre, esso dev'essere imputabile all'autore: quest'ultimo, pertanto, dev'essere capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 2046 c.c.

Nondimeno, la nozione di fatto illecito di cui all'art. 1173 c.c. fa riferimento anche alle ipotesi di cui agli artt. 2048 ss. del cod. civ., in base alle quali l'obbligo di risarcimento del danno sorge perché si configura, in capo all'obbligato, un tipo di responsabilità oggettiva (ad esempio per i danni cagionati da animali in custodia o prodotti dalla circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.) o di responsabilità indiretta (ad es. la responsabilità dei committenti o quella dei genitori , con riferimento ai fatti illeciti dei figli).

La volontà unilaterale e le obbligazioni originate dalla legge

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L'ultima parte dell'art. 1173 c.c., utilizzando la formula "ogni altro atto o fatto idoneo", fa riferimento a tutte quelle ipotesi in cui l'obbligazione sorge perché prevista dalla legge o a causa della volontà unilaterale di un solo soggetto.

Ad esempio, sono obbligazioni originate dalla legge la restituzione conseguente al pagamento dell'indebito (artt. 2033 ss. del cod. civ.) e l'indennizzo conseguente all'ingiustificato arricchimento (art. 2041 ss. cod. civ.), così come quelle concernenti la gestione di affari altrui che sia stata spontaneamente intrapresa (artt. 2028 ss. cod. civ.).

Quanto alle obbligazioni generate dalla volontà unilaterale di un soggetto, invece, si ricordano, a titolo di esempio, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 c.c. e i titoli di credito come l'assegno o la cambiale (v. artt. 1992 ss. cod. civ).


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