di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 8816/2020 della Cassazione (sotto allegata) enuncia un importante principio, al termine di una controversia intrapresa da una madre nei confronti dell'ex convivente, finalizzata a ottenere il mantenimento per il figlio naturale. Per gli Ermellini l'obbligo di mantenimento del figlio naturale, per il genitore non collocatario, decorre dalla domanda. Si tratta infatti di un impegno che sorge con lo status genitoriale o dalla cessazione effettiva della coabitazione.
- Assegno di mantenimento per il figlio naturale di coppia convivente
- Mantenimento negato
- L'obbligo di mantenimento del figlio naturale decorre dalla domanda
Assegno di mantenimento per il figlio naturale di coppia convivente
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Nel 2009 una coppia convivente si divide. La ex convivente ricorre al Tribunale per i minorenni chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio di 2000 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale non accoglie interamente la domanda avanzata, ponendo in capo al padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 520,71 euro e metà delle spese straordinarie. La donna avanza reclamo alla Corte d'Appello, che ridetermina con decreto 11 giugno 2015 il contributo dovuto dal padre in 1800 euro mensili.
La donna procede quindi alla notifica dell'atto di precetto con cui chiede il pagamento degli arretrati a far data dalla domanda giudiziale, per un importo complessivo di 106.468,60 euro. Il padre si oppone alla richiesta avanzata dalla ex convivente, ritenendo che il maggior importo fissato dalla Corte d'Appello sia dovuto a partire dalla data del relativo decreto o al limite da quello del decreto del tribunale, risalente al gennaio 2014. Il Tribunale però rigetta l'opposizione al precetto e il provvedimento viene impugnato alla Corte d'Appello, la quale stabilisce che il contributo di 1800 euro deve essere riconosciuto dal 14 luglio 2014, data del reclamo della ex convivente, che deve restituire quanto ricevuto in eccesso.
Mantenimento negato
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La donna decide di ricorrere in sede di legittimità per contestare con il primo motivo la violazione del principio secondo cui "il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che ha ragione", visto che le è stato negato il mantenimento nella misura stabilita dalla Corte d'Appello.
Con il secondo la violazione di un giudicato esterno perché la questione del mantenimento era già stata decisa in sede di reclamo.
L'obbligo di mantenimento del figlio naturale decorre dalla domanda
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La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato enunciando il seguente principio di diritto: "La decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 cod. civ,., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d'appello all'esito dell'eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza."
Questo perché, come precisa la Corte, quando il tribunale decide sull'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario, tale pronuncia non ha effetti costitutivi, ma dichiarativi. Tale impegno infatti è connesso allo status genitoriale, per cui è dalla domanda che l'obbligo di mantenimento decorre (o dalla cessazione della coabitazione, se successiva) sempre a meno che la Corte d'Appello adita in sede di reclamo non statuisca un termine diverso.
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