Il Tribunale di Bari fornisce importanti indicazioni pratiche sulla sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

di Annamaria Villafrate: il Tribunale di Bari, per evitare storture interpretative dell'art. 54 del decreto Cura Italia, che ha disposto la sospensione dal 30 aprile al 30 ottobre 2020 delle procedure esecutive sulle prime case, fornisce importanti e utili indicazioni (documento sotto allegato) di natura pratica sulle attività, l'ambito oggettivo e i soggetti a cui si rivolge la norma.

Sospensione procedure esecutive prima casa

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L'art. 54 ter del dlgs n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 dispone che, causa Covid 19: "è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."

Il Tribunale di Bari, per evitare errori interpretativi della norma, con inevitabili ripercussioni sulla procedura, ha deciso di fornire utili indicazioni operative sull'art. 54 ter, al fine di tutelare il debitore, che non deve essere privato, in questo momento, della sua abitazione principale.

Soggetti destinatari

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La sospensione della procedura esecutiva richiede la sussistenza delle suddette condizioni:

  • l'immobile soggetto a procedura esecutiva deve costituire, alla data del pignoramento e al 30 aprile 2020, dimora principale del debitore esecutato (il terzo proprietario esecutato e il debitore condividente dell'immobile pignorato pro quota) solo o con i suoi congiunti;
  • la sospensione non vale per tutti i soggetti sopra se l'immobile al momento del pignoramento o in data successiva è diventato dimora principale di soggetti diversi dallo stesso, anche se legate al debitore da rapporto coniugale o di parentela.

Aspetto oggettivo

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La sospensione di sei mesi si riferisce solo al pignoramento avente ad oggetto tutto o parte dell'abitazione principale del debitore o l'immobile destinato a sua dimora abituale, durevole, stabile ed effettiva.

Sono esclusi dalla sospensione i box auto e i locali deposito.

Durata della sospensione

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La sospensione decorre dal 30 aprile 2020 e termina il 30 ottobre 2020. Trattasi di una sospensione disposta dalla legge, per cui il Giudice dell'esecuzione investito delle procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore deve limitarsi a darne atto. Estimatori, professionisti delegati e Custodi giudiziari hanno il compito di segnalare tempestivamente la sospensione ex lege in una nota apposita e di depositarla nel fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare.

Detta segnalazione, così come l'istanza di sospensione che l'esecutato ha comunque il diritto di presentare, non rilevano. L'effetto sospensivo è disposto infatti direttamente dalla norma e non è rinunciabile, cedibile né disponibile dalle parti.

In entrambi i casi suddetti il GE ha la facoltà di provvedere ex ante a riattivare il processo alla scadenza della sospensione, per cui può:

  • fissare una nuova udienza dopo il 30 ottobre 2020 se nel semestre ne era già stata fissata una;
  • disporre che l'attività extra udienza in corso al 30 aprile 2020 riprenda a partire dal 31 ottobre 2020.

Attività interessate

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La sospensione riguarda qualsiasi attività o adempimento in udienza o fuori udienza del processo esecutivo che ha avuto inizio con il pignoramento dell'abitazione principale del debitore fino al decreto di trasferimento di detto immobile, mentre sono esclusi tutti gli adempimenti di contenuto non esecutivo.

Durante la sospensione il creditore procedente può procedere agli adempimenti a suo carico e gli altri creditori possono intervenire nella procedura esecutiva.

Durante la sospensione non decorrono i termini previsti a carico degli ausiliari, delle parti e dell'aggiudicatario dell'immobile.

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Scarica pdf Tribunale Bari 4 maggio 2020

Foto: 123rf.com
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