di Annamaria Villafrate - Con il provvedimento del 4 marzo 2020 (sotto allegato) il Giudice Tutelare del Tribunale della Spezia rigetta la richiesta di estendere all'amministratore di sostegno il potere di esprimere il consenso al matrimonio in nome e per conto del proprio assistito in coma. Non sussistono nel caso di specie i requisiti per applicare le fattispecie particolari del matrimonio per imminente pericolo di vita di uno dei nubendi o di quello per procura. Occorre infine tenere presente che il matrimonio è un atto personalissimo e non indispensabile, per cui solo il diretto interessato può manifestare una volontà in tale senso.
- Istanza per celebrare il matrimonio in imminente pericolo di vita
- Matrimonio: atto personalissimo non indispensabile
- Inapplicabilità dell'imminente pericolo di vita o del matrimonio per procura
- Niente matrimonio se il consenso non proviene dal nubendo
Istanza per celebrare il matrimonio in imminente pericolo di vita
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Una coppia di divorziati convive da oltre 10 anni con i rispettivi figli in un'abitazione di proprietà dell'uomo, sommozzatore della Polizia di Stato. L'uomo in diverse occasioni, a causa della pericolosità del proprio lavoro, manifesta al figlio, al fratello e a un collega la volontà di sposare la compagna. Di fatto però la coppia non fissa una data, non organizza il ricevimento e non procede alle pubblicazioni. A un certo punto l'uomo si ammala ed entra in coma. Dalla documentazione medica risulta essere colpito da emorragia celebrale e insufficienza renale acuta.
A questo punto, per rispettare le volontà dell'uomo e tutelarlo, i parenti si rivolgono al Giudice Tutelare per chiedere che l'amministratore di sostegno nel frattempo nominato:
- richieda all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari di procedere alla celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale, senza pubblicazioni e senza assenso alle nozze come previsto dall'art. 101 c.c., che prevede la celebrazione per chi si trova in imminente pericolo di vita;
- dichiari per conto dell'amministrato la volontà di contrarre le nozze, previa verifica della volontà e del consenso dell'assistito alle nozze con la compagna e proceda infine alla sottoscrizione dell'atto.
Matrimonio: atto personalissimo non indispensabile
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Il Giudice tutelare premette che il divieto previsto dall'art. 85 c.c. per l'interdetto di contrarre matrimonio non vale per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice tutelare può vietare il matrimonio solo in presenza di circostanze di eccezionale gravità e solo se la decisione viene presa nell'interesse del beneficiario dell'amministrazione.
La regola quindi prevede che il beneficiario dell'amministratore di sostegno è libero di contrarre matrimonio. Il Giudice tutelare può infatti affiancargli l'amministrazione di sostegno solo se rileva la necessità di far comprendere al beneficiario le implicazioni che detta scelta comporta nella fase di formazione della volontà e della sua manifestazione.
La decisione di sposarsi infatti è una scelta di natura personalissima la cui titolarità coesiste con il suo esercizio. Nel caso di specie, rileva poi il Giudice, si tratta di una decisione che, a differenza di un trattamento sanitario, ad esempio, non è necessaria né indispensabile per il beneficiario dell'amministrazione.
Inapplicabilità dell'imminente pericolo di vita o del matrimonio per procura
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Il Giudice rammenta inoltre che il consenso che deve essere espresso dagli sposi deve essere libero nella sostanza, ma vincolato al rispetto di certe forme, tanto che in loro assenza il matrimonio è inesistente. Ricorda poi che il matrimonio contratto da persona incapace di comprendere la portata degli obblighi che ne derivano e di volere la comunione spirituale e morale che ne consegue è impugnabile. Il consenso al matrimonio infatti deve essere cosciente, libero, pieno, effettivo e consapevole.
Passando poi ad analizzare l'art. 101 c.c. richiamato dai ricorrenti, ovvero quello che prevede il matrimonio in presenza di uno stato di imminente pericolo di vita di uno dei nubendi, il Giudice ne rileva l'inapplicabilità al caso di specie. Detta norma infatti richiede per la sua applicazione il preventivo giuramento degli sposi che non esistono impedimenti alle nozze. Si possono quindi derogare solo le regole ordinarie previste per l'ufficiale dello stato civile, ma non quelle che richiedono il consenso espresso delle parti.
Non è parimenti applicabile al caso di specie l'art. 111 c.c. che contempla l'altra ipotesi speciale del matrimonio per procura. Questa forma particolare di matrimonio è infatti prevista solo per i militari o le persone che per ragioni di servizio si trovano a seguito delle forze armate in tempo di guerra o nei casi in cui uno degli sposi risieda all'estero e sussistano gravi motivi.
Niente matrimonio se il consenso non proviene dal nubendo
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Alla luce di tutte queste considerazione il Giudice tutelare non ritiene quindi sussistenti i presupposti che gli consentono di derogare alla regola che richiede che il consenso sia manifestato direttamente e personalmente dal nubendo. Da qui l'impedimento a riconoscere all'amministratore di sostegno il potere di esprimere la volontà del suo assistito in tale senso, di sottoscrivere per lui l'atto di matrimonio e di richiedere all'ufficiale di stato civile la celebrazione delle nozze fuori comune senza le preventive pubblicazioni.
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Scarica pdf Tribunale La Spezia 4 marzo 2020