di Annamaria Villafrate - Accolto con l'ordinanza n. 9044/2020 della Cassazione (sotto allegata) il ricorso per il riconoscimento della pensione d'invalidità di una lavoratrice che si è vista respingere l'istanza in primo e secondo grado. Per la Cassazione la Corte d'Appello ha errato nell'applicare il criterio della riduzione della capacità lavorativa generica. Per accertare la perdita della capacità lavorativa ai fini pensionistici occorre valutare la riduzione della abilità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Il Giudice inoltre, nelle controversie che riguardano le domande d' invalidità pensionabile, deve tenere conto degli eventuali aggravamenti delle patologie intervenuti in corso di causa, con la facoltà di poter procedere a indagini e chiarimenti.
- Istanza riconoscimento assegno invalidità lavorativa
- Percentuale invalidità con metodo di calcolo errato
- Invalidità pensionabile: rileva riduzione capacità in occupazioni confacenti attitudini
Istanza riconoscimento assegno invalidità lavorativa
[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la sentenza di rigetto relativa alla richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità. Il giudice dell'impugnazione, dopo aver stimato una percentuale d' invalidità del 57%, non ha ritenuto integrato il requisito richiesto dall'art. 1 della legge n. 222/1984, la quale prevede che deve considerarsi invalido "l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo."
Percentuale invalidità con metodo di calcolo errato
[Torna su]
La lavoratrice ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza a cui resiste l'Inps con controricorso. Con il primo rileva che la percentuale d'invalidità del 57% è stata determinata ricorrendo a un metodo di calcolo previsto per determinare le invalidità civili, come contestato anche in appello. Con il secondo contesta il mancato esame della nuova documentazione prodotta in sede d'impugnazione.
Invalidità pensionabile: rileva riduzione capacità in occupazioni confacenti attitudini
[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 9044/2020 dichiara il ricorso fondato per entrambi i motivi.
Gli Ermellini precisano che in materia d'invalidità pensionabile la legge n. 222/1984 ha adottato come criterio di riferimento la "riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato." Poiché La Corte di appello non si è attenuta a detto criterio, ma a quello che tiene conto della riduzione della generica capacità lavorativa, utilizzata per i mutilati e gli invalidi civili, il primo motivo merita accoglimento.
Parimenti fondato il secondo motivo. La Corte nell'escludere dalla sua valutazione i nuovi documenti probatori presentati dall'istante ha violato quanto sancito dall'art. 149 disp. att. c.c il quale dispone che: "Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario." Valutazione che comprende la certificazione di data successiva a quella esaminata nel corso delle indagini peritali di primo grado e che, in ogni caso, contempla il potere del giudice di chiedere nuovi approfondimenti tecnici e chiarimenti.
Leggi anche:
- Assegno di invalidità: l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento
- Pensione d'invalidità: i requisiti richiesti dalla legge
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 9044/2020• Foto: 123rf.com