La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 34179/2006) ha stabilito che non costituisce tentata truffa esporre sul parabrezza dell'auto un certificato assicurativo falso. I Giudici hanno infatti precisato che il profitto conseguito dall'imputato con la sua condotta è "un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno erariale, proprio perché quella condotta non era destinata a spostare risorse economiche dal soggetto in ipotesi truffato all'autore di tale condotta". I Giudici di Piazza Cavour con questa decisione hanno confermato la sentenza di assoluzione decretata da un GUP perché il fatto non sussiste a carico di un cittadino che circolava con un cedolino di assicurazione falso esposto sul parabrezza del proprio autocarro.
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