La disciplina di cui agli artt. 599 e seguenti c.p.c. può riguardare anche un bene indiviso di cui il debitore ha la contitolarità insieme ad altri soggetti
L'espropriazione può avere ad oggetto anche un bene indiviso, trattasi di un bene di cui il debitore ha la contitolarità insieme ad altri soggetti. In questo caso l'oggetto dell'espropriazione è dato dalla quota ideale di un bene indiviso (vai alla guida L'espropriazione di beni indivisi).
Il creditore, infatti, dovrà avanzare la sua richiesta al solo comproprietario del bene che sia suo debitore, con la conseguenza che l'espropriazione interesserà esclusivamente la quota di sua proprietà e non le altre.

Espropriazione beni indivisi: quale iter seguire per il pignoramento

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Se si vuole procedere a pignorare un bene indiviso, il pignoramento deve essere notificato a cura del creditore pignorante anche agli altri comproprietari, con l'avvertimento che è fatto loro divieto di permettere al debitore di separare la sua quota senza espresso provvedimento del Giudice.

Espropriazione beni indivisi: è possibile separare in natura la quota del debitore?

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Quando la separazione in natura della quota del debitore è possibile Il Giudice dell'Esecuzione vi provvede direttamente su istanza del creditore procedente o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati. Una volta separata la quota da espropriare si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione in pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di rito.

E se la separazione in natura non è possibile, che fare?

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In questo caso il Giudice dell'Esecuzione può decidere o di procedere con il giudizio di divisione o di ordinare la vendita della quota indivisa.
Si noti bene: la divisione è effettuata a norma del codice civile, preferibilmente in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 1114 c.c. che così recita: "La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti."
Per la divisione è necessario avviare un giudizio di cognizione che verrà svolto con la partecipazione del creditore pignorante e di tutti i condividenti.
Attenzione!!! Nel caso in cui si debba procedere alla divisione, la procedura esecutiva rimane sospesa.
Terminato il giudizio di divisione, il processo esecutivo riprende a seguito di riassunzione da parte del soggetto interessato, ovverosia del creditore.
La riassunzione avviene mediante ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal Giudice nel provvedimento con cui ha disposto la sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.
Anche in questo caso, realizzata la divisione, si procede con la vendita forzata o con l'assegnazione della quota espropriata.

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