- Posto auto per disabili "ad personam"
- I requisiti richiesti dalla normativa vigente
- La richiesta va presentata all'amministrazione comunale
Posto auto per disabili "ad personam"
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In passato, la concessione da parte del Comune di residenza o del luogo di lavoro, di un posto auto per disabili "ad personam", ossia ad uso esclusivo del richiedente, era condizionata a che il disabile fosse in possesso di patente di guida e di autovettura di proprietà, tant'è che il posto veniva contraddistinto dal numero di targa del veicolo autorizzato e solo da quest'ultimo poteva essere occupato.
Capita spesso che persone disabili non siano dotate di patente e di autovettura di proprietà ma abbiano la necessità di avere a disposizione un posto auto ad uso esclusivo nei pressi dell'abitazione o del luogo di lavoro in modo da poter essere accompagnate da terzi soggetti.
La norma di riferimento, l'art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992), è stata successivamente modificata dal D.P.R. n.151 del 30 luglio 2012.
I requisiti richiesti dalla normativa vigente
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Secondo la formulazione della norma attualmente vigente, condizioni per la richiesta del parcheggio per disabili riservato sono adesso:
- la detenzione da parte del soggetto richiedente di un "contrassegno di parcheggio per disabili" (che viene rilasciato, indipendentemente dal possesso di patente ed autovettura, a persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- la non disponibilità in capo al richiedente di spazi di sosta privati accessibili nonchè fruibili (quali ad esempio all'interno del cortile condominiale);
- e, da ultimo, che il parcheggio richiesto sia collocato in zona ad alta densità di traffico.
Dunque, ad oggi, la richiesta di assegnazione di un parcheggio disabili "ad personam", può essere avanzata anche dal disabile non in possesso di patente e di autoveicolo.
La richiesta va presentata all'amministrazione comunale
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La domanda va presentata al Comune di residenza o del luogo di lavoro.
Verificati i requisiti, il Comune provvede con propria ordinanza assegnando, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta, contraddistinto da segnaletica indicante, non più la targa del veicolo, ma gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili della persona autorizzata ad usufruirne.
Avv. Paolo Pittalà
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