- Le compagnie di assicurazione e la pandemia
- La garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazioni dei crediti commerciali
- La tipologia della garanzia di SACE
Le compagnie di assicurazione e la pandemia
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Un comparto molto delicato, proprio perché connesso alla capacità delle aziende italiane di sopperire, sia in fase preventiva che suppletiva, al recupero delle insolvenze dei propri crediti commerciali a breve termine (in genere, entro i 12 mesi) sia sul mercato italiano che estero nell'ambito, ad esempio, dei tipici contratti di fornitura di beni e servizi.In ragione, quindi, del maggior stato di crisi economica derivante dalla pandemia, anche, le compagnie di assicurazione hanno ridotto le proprie capacità assuntive in detti rischi, con la cancellazione di contratti assicurativi in essere o diminuendo gli affidamenti di copertura e causando, così, ulteriori difficoltà alle imprese, proprio in un momento di particolare e negativa congiuntura economica.
Altri Paesi UE stanno attuando provvidenze per tale problematica e l'Italia interviene con l'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2020.
La garanzia SACE a favore delle imprese di assicurazioni dei crediti commerciali
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L'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2020 recita sull'argomento, al primo comma: "Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (omissis), una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro;..".
Fermo restando che per poter usufruire della garanzia, le imprese di assicurazione beneficiarie dovranno aderire ad un'apposita convenzione che sarà approvata dal MEF (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge) e in cui saranno "...stabilite le ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni.." (comma 3 del Decreto), paiono opportune alcune riflessioni sul recitato comma 1.
Ora, se lo scopo della norma, come sembra, sia quello di sostenere le imprese di assicurazione affinché, a loro volta, sostengano le aziende nella copertura dei crediti commerciali, alcune aspetti dell'articolo in questione non appaiono chiari.
Il primo, attiene la dicitura "… per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia…" per cui, così come scritta, parrebbe che la portata dell'interventi siano dedicati solo alle aziende colpite dalle ricadute economiche derivanti dal Covid-19. Non si pensa che l'intento dell'estensore della norma fosse quello di limitare o selezionare solo alcuni beneficiari, bensì assistere l'intero sistema imprenditoriale che a causa dei contingenti effetti della pandemia subiscano o possano subire negative ricadute economiche nei propri crediti. Se così non fosse, non si potrebbe immaginare come individuare o provare " gli effetti economici dell'epidemia" per singola azienda. Un'espressione utilizzata nel precetto, quindi, che crea confusione, utilizzando parole e termini che, se non soppesati possono, sempre, fare la differenza.
Il secondo aspetto, attiene la concessione della garanzia, da parte di SACE, alle imprese di assicurazione per gli ".. indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti commerciali …" assicurati a favore delle aziende. In questo caso, la garanzia di Stato che interverrebbe con un ristoro pari al 90% degli indennizzi pagati dalle compagnie di assicurazioni alle imprese, parrebbe avulsa dallo scopo di sostenere il mantenimento o il potenziamento delle linee di fido concesse ai debitori delle aziende assicurate. In buona sostanza, l'impresa di assicurazione, confortata dalla garanzia, potrebbe, ma non necessariamente, concedere miglioramenti negli affidamenti delle linee di credito aziendali, proprio per l'assenza di vincoli. Sarebbe, invece, utile determinare alcuni criteri che consentano l'utilizzo della garanzia SACE, anche, in funzione del mantenimento, ampliamento delle esposizioni di fido oppure dell'aumento delle percentuali di copertura dei crediti commerciali. La mancanza di prescrizioni, in tal senso, non garantirebbe certezza di successo nel sostegno alle aziende.
In ogni caso, si spera che il superamento o la modifica di detti aspetti possa trovare una valutazione o una soluzione nella convenzione che sarà emanata dal MEF (Ministero dell'economia e delle finanze).
Infine, la durata prevista della garanzia di Stato, sino al 31 Dicembre 2020 (se non prorogata e salvo che si superi la crisi economica in circa sei mesi), cosi come il limite massimo della garanzia stessa di 2 miliardi di euro, paiono misure asfittiche se si considera che le principali imprese di assicurazione nel settore hanno garantito, in Italia e nel 2019, transazioni commerciali per un valore di circa 200 miliardi di euro.
La tipologia della garanzia di SACE
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Il comma 2 dell'art. 35 di detto Decreto, prevede, inoltre, che "Sulle obbligazioni di SACE s.p.a. …. é accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, … La garanzia dello Stato é esplicita, incondizionata, irrevocabile."
La formula utilizzata ripete, in parte, quanto descritto in "garanzie", dalle "Disposizioni operative" relative al Fondo di garanzia per PMI, alla voce "definizioni" n. 12: "dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta". Sembra, pertanto, che la funzionalità del meccanismo porti alle caratteristiche tipiche del "contratto autonomo di garanzia", ma mancherebbe l'indicazione del "senza eccezioni". La Cassazione sull'argomento si è già espressa più volte, ex multis, le Sezioni Unite con sentenza n. 3947/2010 e la Cassazione civile n.1186/2020 per cui, gli elementi costituenti questa tipologia di garanzia possono rinvenirsi:
- nell'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale;
- nella rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso (quest'ultimo, non attivabile per prescrizione di Decreto).
Per quanto concerne, invece, il beneficio dell'"irrevocabilità" della garanzia, e relative situazioni successive, queste, restano all'interno del rapporto tra garante (SACE) e imprese di assicurazione, quindi, estraniando le aziende protette dall'assicurazione che, comunque, potrebbero indirettamente beneficiare degli elementi essenziali del "contratto autonomo di garanzia".
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