- Promesse unilaterali fonte di obbligazioni
- Tipicità delle promesse unilaterali
- Superamento del principio di tipicità
- Efficacia delle promesse unilaterali
Promesse unilaterali fonte di obbligazioni
[Torna su]
Le promesse unilaterali rappresentano un particolare tipo di fonte di obbligazioni.
Una promessa unilaterale si concreta in un atto negoziale unilaterale con cui il dichiarante si impegna ad eseguire una determinata prestazione in favore di un altro soggetto.
Tale dichiarazione, in base a quanto previsto più in generale dall'art. 1173 c.c., è idonea a far sorgere una vera e propria obbligazione in capo al dichiarante.
È evidente la differenza con la figura del contratto, in quanto manca l'accordo delle parti e gli effetti obbligatori sorgono a causa dell'esclusiva manifestazione di volontà del dichiarante.
Tipicità delle promesse unilaterali
[Torna su]
Per espressa disposizione dell'art. 1987 c.c., le promesse unilaterali comportano la nascita di un'obbligazione solo nei casi stabiliti dalla legge.
Da ciò deriva la tipicità delle promesse unilaterali nel nostro ordinamento. A titolo di esempio, costituiscono promesse unilaterali:
- la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.)
- la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.)
- la fondazione (artt. 14-15 c.c.)
- la concessione unilaterale di ipoteca (art. 2821 c.c.)
- i titoli di credito (di cui al successivo titolo V del libro quarto del cod. civ.)
Si può notare che, mentre i titoli di credito producono effetti più evidenti già sul piano sostanziale (si pensi alle norme che regolano la circolazione di assegni e cambiali), una dichiarazione come la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. non è, invece, una vera e propria fonte di obbligazione e produce principalmente l'effetto processuale dell'inversione dell'onere della prova.
Superamento del principio di tipicità
[Torna su]
La tipicità delle promesse unilaterali troverebbe la sua ratio nell'esigenza di salvaguardare la centralità del contratto come strumento di regolazione degli interessi giuridici nel nostro ordinamento.
La previsione di un numero chiuso, inoltre, avrebbe la funzione di limitare ai casi previsti dalla legge le ipotesi in cui la volontà unilaterale sia in grado di modificare la sfera giuridica di un terzo.
A quest'ultimo riguardo, va notato che la dottrina più recente si muove in direzione del superamento del principio di tipicità delle promesse unilaterali, anche in considerazione della possibilità, per il destinatario della promessa, di opporre il proprio rifiuto agli effetti, pur favorevoli, della promessa.
In favore della tesi dell'atipicità delle promesse, appare rilevante la pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui può comunque riscontrarsi efficacia obbligatoria nella promessa sostenuta da un'adeguata causa in concreto (la Corte, in particolare, riteneva applicabile alla promessa l'esecuzione specifica di cui all'art. 2932 c.c., v. Cass. civ., sez. III, n. 10633/14).
Efficacia delle promesse unilaterali
[Torna su]
Caratteristica fondamentale delle promesse unilaterali è quella di far sorgere l'obbligazione n capo al dichiarante nel momento in cui la promessa giunge a conoscenza del destinatario. Non rileva, al proposito, l'eventuale accettazione da parte dello stesso.
Si ritiene che le promesse siano consentite a condizione che rispondano a un interesse anche non patrimoniale del beneficiario e che la prestazione promessa sia suscettibile di valutazione economica.
Nella disciplina delle promesse unilaterali risulta di particolare importanza il richiamo operato dall'art. 1324 c.c., che dispone l'applicabilità delle norme stabilite in materia di contratti ove compatibili con gli atti unilaterali con contenuto patrimoniale.
• Foto: 123rf.com