di Annamaria Villafrate - E' ormai alle battute finale l'iter di approvazione del ddl n. 2117 contenente le disposizioni messe in campo per tutelare le professioni sanitarie e socio sanitarie da episodi di violenza fisica e verbale da parte dell'utenza. Severe le pene previste per chi aggredisce fisicamente il personale che si occupa della cura della persona: carcere fino a 16 anni in caso di lesioni gravissime e, se l'episodio non configura reato, multe salatissime che possono arrivare a 5000 euro. Un provvedimento, che dopo l'esperienza del Covid-19 e il lavoro straordinario svolto da tutte le professioni sanitarie, sembra ancora di più un atto di rispetto dovuto.
- Le definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie
- Nasce l'Osservatorio nazionale per la sicurezza dei sanitari
- Carcere fino a 16 anni per chi provoca lesioni a un sanitario
- Costituzione di parte civile obbligatoria per le strutture
- Informazione, prevenzione e sensibilizzazione
Le definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie
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Il ddl n. 2117, prossimo a completare il suo iter di approvazione, si preoccupa, prima di tutto, di definire i destinatari delle "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni". Definizioni che richiedono il necessario rinvio alla legge n. 3/2018, contenente anche la delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie.
L'art. 4 di detta legge circoscrive in particolare le professioni sanitarie: medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica, tecnici della riabilitazione e della prevenzione. Il successivo art. 5 si occupa invece delle professioni sociosanitarie, ossia gli operatori socio-sanitari, gli assistenti sociali, i sociologi e gli educatori professionali.
L'art. 6 e 7 invece regolamentano le modalità per individuare e istituire le nuove professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, l'art. 8 e 9 infine disciplinano l'ordinamento dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi.
Nasce l'Osservatorio nazionale per la sicurezza dei sanitari
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Nel giro di tre mesi dall'entrata in vigore della legge presso il Ministero della Salute nascerà l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, di cui devono fare parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'Inail.
All'Osservatorio il compito di:
- monitorare le modalità di attuazione delle misure di tutela e prevenzione dei luoghi di lavoro, promuovendo la videosorveglianza;
- promuovere la diffusione della buona prassi in materia di sicurezza;
- favorire corsi di formazione per il personale medico e sanitario per prevenire situazioni conflittuali e migliorare la comunicazione con gli utenti.
L'Osservatorio, raccolti i dati regionali da cui risulta l'entità e la frequenza dei fenomeni di aggressione verbale e fisica ai danni dei sanitari, si rapporta poi con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nazionale.
Il Ministero della Salute entro il 31 marzo di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
Carcere fino a 16 anni per chi provoca lesioni a un sanitario
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L'art. 4 del ddl va a modificare l'art. 583 quater c.p. che si occupa del reato di "Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive", disponendo le stesse pene per le lesioni gravi (reclusione da quattro a dieci anni) e per le lesioni gravissime (reclusione da otto a sedici anni) provocate a un esercente una professione sanitaria o socio sanitaria mentre è impegnato nello svolgimento delle sue funzioni. Pene che vengono estese anche nei confronti di chi provoca lesioni gravi o gravissime ai danni di un incaricato di pubblico servizio mentre sta svolgendo attività di soccorso, cura e assistenza sanitaria.
Modificato anche l'articolo sulle circostanze aggravanti comuni art. 61 c.p, a cui viene aggiunto il comma 11-octies "l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni."
Per le condotte che non configurano reato, ma che si traducono comunque in aggressioni al personale sanitario e socio sanitario, è prevista la sanzione amministrativa minima di 500 euro fino a 5000 euro.
Costituzione di parte civile obbligatoria per le strutture
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Il ddl prevede poi, per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private il cui personale sanitario ha subito aggressione, l'obbligo di costituirsi parte civile nei relativi processi.
Informazione, prevenzione e sensibilizzazione
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Al Ministero della Salute il compito di promuovere iniziative d'informazione sull'importanza del rispetto delle professioni sanitarie e sociosanitarie.
Per quanto riguarda le misure di prevenzione il ddl prevede invece l'elaborazione, da parte delle strutture sanitarie, di piani per la sicurezza e la stipula di protocolli operativi con le forze di polizia affinché intervengano prontamente in caso di violenze o aggressioni.
Il ddl istituisce infine la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari o socio sanitari" per sensibilizzare a una cultura contraria a ogni forma di violenza.
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Scarica pdf Ddl n. 2117 Violenza Medici• Foto: 123rf.com