Per la Cassazione, chi ha la precedenza in un incrocio non deve abusarne omettendo di rallentare nella sua prossimità, soprattutto se la circolazione avviene di notte

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 15238/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso di un automobilista imputato del reato di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione. Il fatto che il quad si sia immesso improvvisamente e di notte nell'incrocio interamente occupato dall'automobilista non esonera quest'ultimo dal rallentare prima di giungere all'intersezione e di tenere una velocità adeguata anche alle condizioni dell'illuminazione notturna.

Omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale

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La Corte d'appello conferma la condanna dell'imputato per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme della circolazione stradale.

Condotta imprudente e irrilevanza velocità

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L'imputato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza.

Omessa valutazione della condotta nel caso concreto, stante la inevitabilità dell'evento. L'immissione del quad nella strada percorsa dall'imputato si è verificata infatti in un momento in cui costui aveva già usufruito del suo diritto di precedenza sull'incrocio. Il sinistro è infatti da ricondurre alla condotta imprudente del conducente del quad, non rilevando la velocità con cui l'imputato stava percorrendo la strada teatro dell'incidente.

Mancata assunzione della prova decisiva della relazione del consulente tecnico della difesa e dell'eventuale espletamento di una perizio tecnica per appurare se l'evento fosse realmente prevedibile ed evitabile da parte dell'imputato.

Estinzione del reato, in quanto l'art. 589 c.p. comma 2, che stabiliva il raddoppio dei termini di prescrizione è stato abrogato dopo l'entrata in vigore dell'art. 589 bis c.p. sull'omicidio stradale. Poiché però non vi è identità di ratio tra le due fattispecie questo comporta l'estinzione del reato di cui è stato accusato l'imputato. Mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 589 bis c.p. comma 7 che prevede la diminuzione della pena fino alla metà se l'evento non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole.

Chi ha la precedenza non deve abusarne, tenendo una condotta imprudente

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La Cassazione respinge il ricorso con sentenza n. 15238/2020.

Infondato il primo motivo in quanto "in tema di responsabilità da sinistro stradale, il conducente favorito non deve abusarne ed è, pertanto, tenuto a moderare la velocità in prossimità dell'incrocio, per essere in grado di affrontare qualsiasi evenienza, anche il mancato rispetto della precedenza spettantegli da parte di terzi, nonché quello secondo cui il giudice, nel formulare il proprio apprezzamento sull'eccesso di velocità relativa, ossia la velocità non adeguata e pericolosa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, indipendentemente ai prescritti limiti di velocità".

Nel caso di specie è emerso che l'imputato teneva una velocità di 100 Km/h, di notte e che in prossimità dell'incrocio non rallentava. Era quindi possibile evitare l'evento rispettando una condotta più prudente e una velocità più adeguata alle condizioni, vista l'ora notturna e la presenza di un incrocio.

Inammissibile il secondo motivo perché il mancato accertamento peritale non può costituire oggetto di ricorso in Cassazione. La perizia infatti non può rientrare nella nozione di prova decisiva. Si tratta infatti di una prova neutra, di cui le parti non possono disporre e che è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Infondato infine anche il terzo motivo in quanto tra l'art. 589 comma 2 c.p. e l'art. 589 bis c.p. vi è piena continuità normativa. La precedente circostanza aggravante della violazione delle norme sulla circolazione è infatti riprodotta nel testo della norma che prevede l'omicidio stradale. Deve quindi escludersi che dall'introduzione di questa nuova fattispecie derivi l'eliminazione sopravvenuta della circostanza aggravante, considerata e applicata dalle sentenze di merito in quanto "secondo un fenomeno di continuità normativa, è tuttora vigente sotto la rubrica del menzionato art. 589 bis c.p." Corretto quindi il computo del termine da parte della Corte di merito.

Inammissibile infine il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante perché relativa a un giudizio di merito.

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