- Accesso a internet: esercizio di un diritto
- Diritto di accesso a internet: global commons goods
- Negazione del diritto di accesso a internet
- Le iniziative nazionali
- Il riconoscimento europeo
Accesso a internet: esercizio di un diritto
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L'accesso a internet, con l'avvento delle nuove tecnologie, ha assunto un'importanza sempre più rilevante anche dal punto di vista giuridico. Da diversi anni si parla dell'accesso a internet come a un diritto che deve essere garantito a tutti, per esercitare anche nel mondo del web quei diritti che sono previsti a livello costituzionale. Ne sono un esempio la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero e l'iniziativa economica. Diritto di accesso che ciascuno Stato dovrebbe riconoscere ai propri cittadini, garantendo a chiunque la possibilità di connettersi e rimuovendo nel contempo quei limiti che ne impediscono il libero esercizio.
Diritto di accesso a internet: global commons goods
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Dal punto di vista giuridico il diritto di accesso a internet viene incluso nella categoria dei global common goods, "beni" sottoposti alla disciplina delle res communis omnium, di cui non ci si può appropriare e che presuppongono una generale libertà di utilizzo. Un diritto che pertanto deve essere riconosciuto alla collettività in generale.
Negazione del diritto di accesso a internet
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Le istanze che mirano a ottenere il riconoscimento del diritto di accesso a internet si scontrano tuttavia con l'orientamento internazionale attuale, che tende a negarne il valore di diritto primario, anche se ne riconosce l'attualità, identificandolo come un diritto di nuova generazione. Un diritto che tuttavia è ancora in corso di formazione e che può essere funzionale a garantire l'esercizio e il godimento delle libertà di ogni individuo.
Le iniziative nazionali
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L'orientamento nazionale sul diritto di accesso a internet ha radici che risalgono al 2010, quando l'insigne Stefano Rodotà, durante l'Internet Governance Forum Italia a Roma, ha proposto d'inserire il diritto di accesso a internet all'interno dell'articolo 21 della Costituzione. Norma che riconosce il diritto fondamentale della libertà di poter manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o qualsiasi altro mezzo di diffusione. Periodo quest'ultimo che, per la sua apertura intrinseca, potrebbe comprendere anche la rete. La proposta di Rodotà, contemplava il contestuale obiettivo di legare il diritto di accesso a internet al principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, sancendo il diritto di tutti di accedere a Internet, in condizioni di parità, con modalità adeguate a rimuovere "ogni ostacolo di ordine economico e sociale."
La dichiarazione dei diritti in Internet del 2015
Sulla scia della proposta di Rodotà, la Camera dei Deputati nel 2015 ha prodotto una vera e propria "Dichiarazione dei diritti in Internet". L'art. 2 di questo documento, frutto del lavoro di una Commissione di Studio sui diritti e i doveri relativi al mondo di internet istituita nel luglio 2014, ricalca la proposta di Rodotà, come si può comprendere dal dato letterale della norma, che nei primi due commi così dispone: "1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. 2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale."
Il riconoscimento europeo
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A livello europeo il primo riconoscimento del diritto di accesso a internet avviene nel 2016 ad opera del Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2015 che va a modificare la direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e il Reg. UE n. 531/2012, che invece si occupa del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobile nei paesi UE.
Il Regolamento UE 2015/2120 al considerando n. 1 dispone che il testo di legge ha l'obiettivo di "definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali (...) tutelare gli utenti finali e a garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione."
Il Regolamento UE ricalca nei suoi principi fondamentali il concetto di diritto di accesso a internet descritto anche dai giuristi italiani, sottolineandone l'universalità e l'impegno nel rimuovere tutti quegli ostacoli che possono impedirne l'effettivo esercizio. Lo prevede espressamente il considerando n. 6, nel disporre che "Gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi senza discriminazioni, tramite il loro servizio di accesso a Internet." Concetti esposti e ribaditi più volte anche in determinati articoli del Regolamento.
Motivi del mancato riconoscimento del diritto
Tutte le azioni finalizzate a dare una legittimazione giuridica al diritto di accesso a internet, hanno trovato e ancora oggi incontrano l'opposizione di quanti pongono l'accento sul fatto che la rete non è solo uno strumento per la promozione dei diritti della persona, ma in troppi casi, anche sede di rilevanti attività criminali (dark web).
Scarica pdf Dichiarazione dei diritti in internet• Foto: 123rf.com