di Annamaria Villafrate - La Cassazione nell'ordinanza interlocutoria n. 9267/2020 (sotto allegata) enuncia il principio secondo cui, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato previsto dall'art. 549 c.p.c. il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del debitore esecutato, litisconsorte necessario nell'eventuale successiva opposizione disciplinata dall'art. 617 c.p.c., proposta dalla seconda parte dell'art. 549 c.p.c., e anche nel successivo ricorso straordinario per Cassazione.
- Pignoramento del terzo e dichiarazione negativa
- Ricorso in Cassazione del terzo pignorato
- Litisconsorzio necessario del debitore esecutato
Pignoramento del terzo e dichiarazione negativa
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Un creditore di canoni di locazione non pagati pignora le somme dovute da una S.r.l al debitore a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote di partecipazione.
Il terzo pignorato rende dichiarazione negativa, deducendo che il pagamento di una parte del prezzo è avvenuta prima del pignoramento mediante bonifici bancari.
Il giudice dell'esecuzione, dopo la contestazione del creditore procedente, gli assegna le somme pignorate nonostante la dichiarazione negativa del terzo pignorato.
Il terzo pignorato si oppone, producendo gli estratti conto da cui risultano i bonifici, ma il Tribunale respinge l'opposizione perché, anche se i pagamenti sono stati eseguiti prima del pignoramento del creditore, questi non gli potevano essere opposti, perché provati con atti formati unilateralmente.
Ricorso in Cassazione del terzo pignorato
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Il terzo pignorato ricorre in Cassazione adducendo un unico motivo di ricorso a cui creditore resiste con contro-ricorso.
Il consigliere relatore sussistendone i presupposti dispone di trattare il ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Litisconsorzio necessario del debitore esecutato
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La Corte con ordinanza interlocutoria n. 9267/2020 dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato. Essa rileva infatti in via preliminare che il ricorso in Cassazione non è stato notificato al debitore, violando così quanto affermato in varie occasioni, ossia che "nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 cod. proc. civ., sono liticonsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente."
La Cassazione, dopo aver dato atto delle modifiche apportato all'art. 548 c.p.c che disciplina la mancata dichiarazione del terzo, enuncia il seguente principio di diritto: "nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato regolato dall'art. 549 cod. proc. civ così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. m ter, del decreto - legge 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, il contraddittorio deve essere assicurato anche nei confronti del debitore esecutato, il quale è liticonsorte necessario anche nell'eventuale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta ai sensi della seconda parte dello stesso art. 549 cod. proc. Civ., e nel successivo ricorso straordinario per cassazione."
La formulazione dell'art 549 c.p.c riformata nel 2012 prevedeva che "se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza", destando immediatamente dubbi di legittimità costituzionale:
- per l'impulso d'ufficio destinato ad accertare diritti soggettivi privati "con effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione";
- perché in questo giudizio non era prevista la difesa tecnica del terzo, nonostante perdesse la qualità di custode per diventare controparte del creditore.
Da qui la riscrittura dell'art. 549 c.p.c nel 2015, che ha introdotto la possibilità per il giudice, in caso di difficoltà nell'identificare il credito o i beni del debitore e su istanza di parte, di provvedere con ordinanza dopo aver compiuto "i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo."
Come rilevato in seguito dalla Corte Costituzionale, l'art. 549 c.p.c così formulato è da ritenersi costituzionalmente legittimo perché ha eliminato le criticità presenti nella versione precedente, lesive del diritto di difesa delle parti, ossia il creditore e il debitore esecutato e il terzo, in un regolare contraddittorio,
Il fatto che il rito sia stato cameralizzato non incide sulla qualifica del debitore come litisconsorte necessario visto che l'oggetto del giudizio è sempre l'accertamento del rapporto tra questo e il terzo pignorato. Anzi la valenza di litisconsorte necessario del debitore esecutato è ancora più rilevante quando il giudice emette ordinanza dopo il giudizio sommario di cui all'art. 549 c.p.c. e il provvedimento viene impugnato con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.
L'atto che introduce il giudizio di cognizione ordinaria infatti deve essere notificato anche al debitore esecutato così come il successivo ricorso straordinario per cassazione, visto che l'appello è escluso.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 9267/2020• Foto: 123rf.com