La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11383/2006) ha stabilito che il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che il non avere attivato il suddetto strumento giuridico lo rende a sua volta inadempiente all'obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini. In sostanza quando si da in locazione una unità abitativa a un terzo, il proprietario risponde nei confronti degli altri condomini delle violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore. Per esentarsi da responsabilità deve dimostrare di avere adottato misure idonee a far cessare gli abusi ponendo in essere tutte le iniziative necessare compresa quella di richiedere la cessazione anticipata del rapporto di locazione.
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