- Il caso: esenzione Ici all'università straniera
- Onere della prova di attività non commerciale
- I precedenti della Cassazione
Il caso: esenzione Ici all'università straniera
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La Corte di Cassazione, con l'allegata ordinanza n. 9037/2020 depositata il 15 maggio 2020, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Firenze, ha cassato con rinvio una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva riconosciuto l'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, affermando che l'Università straniera, che aveva impugnato in primo grado l'avviso di accertamento, svolgesse attività didattica e culturale: in particolare, la CTR aveva affermato che né la mancanza di riconoscimento in Italia del titolo di studio né l'elevato costo dei corsi costituissero elementi idonei a trasformare in commerciale l'attività svolta, che resta didattica.
Onere della prova di attività non commerciale
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Invero, la Corte di legittimità ha affermato che la CTR non si è attenuta correttamente ai principi che regolano l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 laddove, con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la parte contribuente dell'onere della prova dello svolgimento, all'interno dell'immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale, ben potendo una attività didattica e culturale essere svolta in concreto, con modalità commerciale e a fini di lucro, specie considerando, come affermato dalla stessa CTR, l'elevato costo dei corsi per gli studenti che frequentano l'Università straniera.
I precedenti della Cassazione
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Sul punto, è bene ricordare come in precedenza, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10288 del 12-04-2019, avesse affermato, tra l'altro, i seguenti principi:
1) La decisione 2013/284/UE della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012 - nel valutare se il d.lgs. 504/1992 art. 7 comma 1, lett. i), in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione - ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato ed ha altresì osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non basta da sola ad escluderne la classificazione di attività economica. Al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività è necessario dunque che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.
2) La Commissione non ha tuttavia ordinato il recupero delle somme, ritenendolo impossibile. Tuttavia, questa parte della decisione, che sembrava chiudere il capitolo dell'aiuto di Stato illegittimamente concesso in virtù della norma in esame con una sorta di sanatoria, è stata annullata dalla recente sentenza della CGUE del 6 novembre 2018, (cause riunite C-622/16 P - C-623/16 P, C-624/16 P) dove sì è evidenziato che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali della misura; in particolare la CGUE ha ricordato che le decisioni della Commissione volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale. Ciò impone al giudice nazionale una ancora maggiore attenzione nella decisione delle cause pendenti, per evitare che sì produca l'effetto, in assoluto contrasto con i principi sopra enunciati, di attribuire oggi, in presenza di questo arresto della giurisprudenza europea, un vantaggio indebito, tramite una illegittima esenzione dal tributo.
Ne deriva come il discrimen ai fini dell'esenzione costituisca tipico accertamento di fatto, precluso all'esame della Corte di Cassazione e del quale dovrà farsi carico il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento.
Del pari, la Corte di Cassazione, attesa la suindicata giurisprudenza europea - per usare la sua stessa espressione sopra utilizzata - mostrerà una ancora maggiore attenzione nel delibare i lamentati vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 203 del 2005 convertito in L. n. 248 del 2005 come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, che i vari Comuni avranno via via invocato nei relativi ricorsi per cassazione.
Avv. Paolo Calabretta
del foro di Catania