di Annamaria Villafrate - Dal 1° luglio 2020 chi è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, può beneficiare del Bonus Pos, un credito d'imposta che viene calcolato sulle commissioni pagate per consentire ai propri clienti di effettuare i pagamenti con modalità tracciabili.
Vediamo nel dettaglio cos'è il Bonus Pos, a chi spetta, come funziona e qual è il ruolo delle banche, precisando che all'obbligo di accettare i pagamenti con strumenti elettronici non corrisponde, nonostante qualche tentativo avvenuto in passato, nessun tipo di sanzione per chi si oppone.
- Cos'è il Pos
- Cos'è il Bonus Pos
- A chi spetta e da quando
- Come se ne beneficia
- Obbligo di conservazione documenti relativi a commissioni
- Limiti all'utilizzo del contante
- Il ruolo delle banche
- I dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate
Cos'è il Pos
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Prima di vedere cos'è il Bonus Pos, definiamo il Pos, acronimo di Point of sale, ossia un terminale che permette di effettuare i pagamenti tramite carta di credito, di debito e prepagata. Il Pos tradizionale è collegato alla linea del telefono, ma oggi in commercio ci sono anche apparecchiature molto più pratiche, compatte e senza fili.
Cos'è il Bonus Pos
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Il Bonus Pos è un credito d'imposta previsto e disciplinato dall'art. 22 del dlgs n. 124/2019, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite l'utilizzo di carte di credito o di debito e prepagate emesse dagli operatori finanziari obbligati a effettuare le comunicazioni indicate nell'art. 7 comma 6 del DPR n. 605/1973 che contiene le "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti."
La legge di conversione n. 157/2019 del decreto n. 124/2019 ha ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta del 30%, disponendolo anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento tracciabili di tipo elettronico.
A chi spetta e da quando
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Il Bonus Pos è previsto in favore degli esercenti un'attività d'impresa, arte o professione. Esso, come specificato dal comma 2 dell'art. 22 del d.l n. 124/2019, spetta per le commissioni dovute in relazione alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020 purché i ricavi e i compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superino i 400.000 euro.
Come se ne beneficia
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Il credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche, si può utilizzare esclusivamente in compensazione a partire dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui matura il credito e in quelle dei periodi d'imposta successivi, fino a quello in cui non se ne termina l'utilizzo.
Nella dichiarazione del 2021, relativa al periodo d'imposta in corso, sarà necessario indicare un apposito codice, dedicato al "credito d'imposta", per indicare l'importo del credito spettante.
Il Bonus Pos non contribuisce alla formazione del reddito ai fini delle relative imposte così come non concorre a formare il valore della produzione ai fini IRAP. Esso non rileva neppure ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917/1986, che contiene il testo unico delle imposte sui redditi, in quanto non concorre alla formazione della misura che dà diritto alla deducibilità di interessi passivi o di altri componenti negativi di reddito, come previsto dalla normativa IRES.
Obbligo di conservazione documenti relativi a commissioni
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I destinatari del Bonus Pos devono conservare tutti i documenti relativi alle commissioni addebitate dalla banca per le transazione eseguite con strumenti di pagamento elettronici per 10 anni (decorrenti dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato) e metterli a disposizione degli organi dell'amministrazione finanziaria, se lo richiedono
Limiti all'utilizzo del contante
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Il Bonus Pos è un incentivo per stimolare gli esercenti di un'attività d'impresa ad accettare i pagamenti effettuati con sistemi tracciabili. La norma che lo prevede infatti va di pari passo con quanto stabilito dall'art. 18 del dl n. 124/2019, il quale dispone che, sempre a partire dal 1° luglio 2020 "E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 2000 euro." Soglia che scenderà a 1000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.
Il ruolo delle banche
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La norma che prevede e disciplina il Bonus Pos ritaglia un ruolo importantissimo e su misura per le banche. Esse infatti, mettendo a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico collegati al riconoscimento del credito d'imposta del 30% sulle commissioni chieste ai propri clienti, sono tenute a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie a verificare se il Bonus Pos spetta o meno.
I dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate
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Nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 infine, che prevede e disciplina il Bonus Pos, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 29 aprile 2020 ha emanato il provvedimento Prot. n. 181301/2020 contenete la definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni che vengono trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Il provvedimento risulta di particolare interesse soprattutto perché contiene l'elenco dei dati che le banche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento:
- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno dell'avvenuto addebito;
- il numero complessivo delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali sempre in relazione al periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili ai consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
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