di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 15199/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'imputata, che per aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, non ha ritenuto di dover provvedere a denunciare le armi che ne facevano parte all'autorità competente. Peccato che per la Corte di cassazione tale istituto non rileva in sede penale. L'erede infatti crea comunque un legame con i beni del de cuius a causa del rapporto di materiale disponibilità che instaura con gli stessi. Da qui l'obbligo di denunciare i fucili e le cartucce che rientrano nel patrimonio del de cuius, anche se accettato con beneficio di inventario.
- Detenzione illecita di armi e cartucce
- Accettazione eredità con beneficio d'inventario
- Accettare con beneficio di inventario non esonera dal denunciare le armi ereditate
Detenzione illecita di armi e cartucce
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La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado, che ha condannato l'imputata a 6 mesi e 15 giorni di reclusione e 450 euro di multa per la detenzione illegale di due fucili e 85 cartucce a pallini e l'ha assolta invece dalla detenzione di 6 cartucce a palla calibro 12. La donna deteneva infatti dette armi in casa propria senza averle denunciate all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Accettazione eredità con beneficio d'inventario
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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando quattro motivi di ricorso. Con il primo deduce, in particolare, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e di avere appreso solo al momento della redazione dell'inventario, che il patrimonio del de cuius contemplava anche due fucili. Tipo di accettazione che, ogni caso, non confonde i patrimoni del de cuius e dell'accettante.
Accettare con beneficio di inventario non esonera dal denunciare le armi ereditate
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15199/2020 annulla il provvedimento impugnato limitatamente al capo di imputazione b) perché estinto per prescrizione, ritenendo invece gli altri motivi del tutto infondati.
Sul motivo del ricorso con cui l'imputata ha fatto presente che l'aver accettato l'eredità con beneficio di inventario ha mantenuto separato il proprio patrimonio da quello del cuius, la Corte afferma come in effetti, l'istituto diversifica le due entità economiche. La finalità infatti è di assicurare che i due patrimoni assolvano a una funzione di rispettiva garanzia. Questo però non ha alcun rilievo in un ambito diverso da quello civile. L'accettazione con beneficio di inventario quindi non trova applicazione nel campo penale e soprattutto nella disciplina sul controllo delle armi.
Il fatto che l'erede accetti con beneficio di inventario non fa venire meno gli obblighi su di esso gravanti e che derivano dai beni compresi nell'eredità. Questo a causa del rapporto di disponibilità materiale che si viene a realizzare comunque tra l'erede e le armi parte dell'eredità.
L'erede quindi, anche se accetta con beneficio di inventario, non è esonerato dall'obbligo di denunciare e comunicare alle Autorità pubbliche, le armi che gli sono pervenute in eredità e che detiene presso il domicilio o in altri luoghi che si trovano nella sua disponibilità.
L'accettazione beneficiata inoltre non priva del restio l'accettante della sua qualità di erede, ne restringe solo i poteri che in genere derivano dall'accettazione pura e semplice. Esso infatti diventa l'amministratore del patrimonio del de cuius, che amministra nell'interesse proprio, dei creditori e dei legatari, per il fatto che comunque gestisce cose "proprie", tanto che l'art. 491 c.c. ne prevede la responsabilità, in qualità di amministratore, in caso di colpa grave.
Scarica pdf Cassazione n. 15199/2020• Foto: 123rf.com