di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Siena con l'ordinanza del 21 maggio 2020 (sotto allegata) solleva questione di costituzionalità dell'art. 83 comma 4 del d.l n. 18/2020 nel punto in cui (causa emergenza Covid 19) prevede la sospensione dei termini di prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 per un periodo pari a quello della sospensione dei termini necessari al compimento degli atti del procedimento penale. Detta sospensione provoca un allungamento dei tempi necessari alla prescrizione ordinaria del reato, a tutto sfavore dell'imputato e in palese violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione e d'irretroattività della legge penale, visto che questa modifica va ad incidere su reati commessi prima del 9 marzo 2020.
- Prescrizione reato edilizio in piena emergenza Covid-19
- La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale
- Incostituzionale la norma che allunga i tempi della prescrizione
Prescrizione reato edilizio in piena emergenza Covid-19
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Il Tribunale di Siena deve giudicare diverse contestazioni di reati edilizi commessi prima del 9 marzo 2020, che vedono coinvolti il committente, il progettista e il rappresentante legale della ditta che ha realizzato i lavori, accusati di aver eseguito alcune opere senza il necessario titolo abilitativo. I fatti si sono realizzati nell'agosto 2014 e l'azione penale è stata esercitata l'11 luglio 2018. Il fatto di cui al capo 2), con cui è stata contestata la ripresa dei lavori proseguita fino al 16 maggio 2015, nonostante il provvedimento di sospensione, è particolarmente importante ai fini della prescrizione del reato.
Prescrizione decorsa al 16 maggio 2020, in piena emergenza Covid19, sulla quale hanno inciso i vari provvedimenti emanati dopo il 9 marzo 2020, che hanno stabilito, tra l'altro, anche la sospensione dei termini dei procedimenti penali.
La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale
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Il Tribunale si rivolge alla Corte Costituzionale per chiedere che la stessa si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 83 del d.l n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020, in relazione all'art. 25 della Costituzione
"là dove prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali."Incostituzionale la norma che allunga i tempi della prescrizione
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Per motivare la rimessione della questione di costituzionalità alla Consulta, il Tribunale ripercorre quindi la normativa emergenziale emanata dopo il 9 marzo 2020.
Il ddl n. 11/2020, abrogato e poi decaduto, ha previsto "il differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020." Termine prorogato al 15 aprile 2020 con art. 83. co. 1 del dl. 18/2020 e ancora all'11 maggio 2020 in virtù dell'art. 36 co. 1 d.l. n. 23/2020.
La ratio sottesa all'art. 83 del d.l. 18/2020 è di evitare il contatto sociale per scongiurare il diffondersi dell'epidemia e di "neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali."
La disposizione più importante però ai fini della questione è il co. 4 del menzionato art. 83, il quale dispone che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione." Il legislatore in questo modo ha ancorato la decorrenza della prescrizione alla sospensione dei termini processuali.
In ragione di questi e di successivi rilievi, come quello che si riferisce al differimento obbligatorio d'udienza, da considerarsi anch'esso una forma di sospensione, il Tribunale giunge alla conclusione che il reato di cui al capo 2), di cui sono accusati gli imputati, si prescrive in data 18 luglio 2020 proprio a causa di dette sospensioni.
Al Tribunale pare dubbio che si conformi alla Costituzione la norma che "prolungandone la durata di 63 giorni, modifica in senso sfavorevole all'imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore."
Particolarmente rilevante per la questione di costituzionalità sollevata è la sentenza Taricco in cui la Consulta ha definito la prescrizione "un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena … rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza."
Il legislatore in sostanza, come chiarito dalla Consulta, nel modulare l'istituto della prescrizione deve attenersi sempre al principio di legalità e d'irretroattività della legge penale sfavorevole, come peraltro ribadito in altre decisioni.
Il Tribunale di Siena conclude pertanto che l'art. 83 del dl. n. 18/2020, incidendo su condotte anteriori alla sua entrata in vigore, crea un aggravamento del regime di punibilità del reo, perché prolunga di ben 63 giorni, nel caso di specie, il tempo necessario di norma a prescrivere il reato, in evidente contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 25 Costituzione, in base al quale le modifiche normative possono incidere solo su fatti commessi dopo la loro entrata in vigore.
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