In base all'art. 1559 cod. civ., il contratto di somministrazione prevede la fornitura periodica o continuativa di beni a fronte di un determinato prezzo

Cos'è la somministrazione

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Il contratto di somministrazione prevede l'obbligo, in capo a una delle parti, di fornire una certa quantità di beni all'altra parte per un periodo di tempo prolungato, a fronte del pagamento di un prezzo.

Solitamente, tale prezzo risulta inferiore a quello che il somministrato pagherebbe se concludesse un singolo contratto di vendita per ogni fornitura.

Prestazioni periodiche o continuative

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Nella pratica, si tratta comunemente di un contratto a titolo oneroso a tempo indeterminato in cui il fornitore è solitamente un imprenditore: si pensi, ad esempio, ai contratti di fornitura domestica di energia elettrica, acqua o gas.

Sotto questo aspetto, rileva la distinzione tra prestazioni periodiche e prestazioni continuative, di cui all'art. 1559 del codice civile.

Le prime prevedono che trascorra un intervallo di tempo tra una prestazione e l'altra (si pensi a un abbonamento ad un giornale), mentre le seconde sono caratterizzate dalla continuità dell'erogazione (come avviene, appunto, nei contratti di fornitura di energia).

Differenze con contratti simili

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Il contratto di somministrazione si distingue da alcune figure affini, come la compravendita e l'appalto.

Rispetto alla prima, decisiva è la pluralità di prestazioni. Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che per aversi somministrazione, è necessario che le varie prestazioni siano in qualche modo interconnesse tra di loro: "L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto

avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione" (Cass. civ. 15189/11).

La differenza tra somministrazione e appalto, invece, risiede nel fatto che in quest'ultimo non si configura l'obbligo di eseguire la consegna di beni, bensì la fornitura di servizi o la realizzazione di un'opera.

Entità delle prestazioni

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La disciplina codicistica prevede, come regola generale, che l'entità della somministrazione sia commisurata al normale fabbisogno dell'avente diritto, con riferimento al momento della conclusione del contratto.

Le parti, però, possono stabilire anche dei limiti entro cui il somministrato ha facoltà di individuare la quantità desiderata (art. 1560 c.c.).

L'obbligazione del somministrato, cioè il pagamento del prezzo, va invece adempiuta al momento in cui sono ricevute le singole prestazioni o secondo le diverse scadenze d'uso, se si tratta di prestazioni continuative (ad es. le bollette bimestrali o trimestrali delle utenze domestiche).

Il codice contempla anche la possibilità di stipulare contratti di esclusiva sia a favore del fornitore che del somministrato, con conseguente obbligo di eseguire una prestazione di quel determinato tipo solo nei confronti della controparte.

Recesso e risoluzione nel contratto di somministrazione

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La configurazione della somministrazione come contratto di durata comporta che entrambe le parti siano libere di recedere in ogni momento, fornendo congruo preavviso alla controparte (art 1569 cc).

In caso di inadempimento di notevole importanza, tale da far venir meno il rapporto di fiducia tra le parti, ciascuna delle parti può domandare la risoluzione del contratto (art. 1564 c.c.).

L'inadempimento lieve del somministrato autorizza il fornitore a sospendere l'esecuzione della prestazione, a condizione che ne dia congruo preavviso.

Riguardo all'inadempimento, la Cassazione ha chiarito che, nell'ambito delle forniture domestiche di acqua, luce o gas, quando l'utente lamenti una rilevazione di consumi eccessiva, il fornitore è tenuto solo a dimostrare il regolare funzionamento degli impianti, ricadendo sull'utente l'ulteriore prova di aver usato la necessaria cautela e vigilanza per preservare tale funzionamento (cfr. Cass. civ. nn. 4355/13, 13193/11 e v. il nostro approfondimento sulle possibilità di tutela dell'utente in casi simili).


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