di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10095/2020 (sotto allegata) con cui respinge il ricorso di due cittadini del Marocco, precisa che è sacrosanto il diritto all'iscrizione anagrafica e il conseguente status di residenza perché diritto soggettivo perfetto. E' quindi discriminatoria la condotta del Comune che rigetta detta richiesta per ragioni sociali ed economiche dei richiedenti. Non integra invece condotta discriminatoria negare l'aiuto economico a una famiglia straniera numerosa, per carenza di risorse.
- Richiesta danni per condotta discriminatoria di un Comune
- Per il Giudice dell'Appello la condotta discriminatoria è assente
- Il ricorso in Cassazione: condotte discriminatorie
- Razzista negare l'iscrizione per motivi sociali o di reddito
Richiesta danni per condotta discriminatoria di un Comune
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Due cittadini del Marocco con due ricorsi distinti domandavano al Tribunale di Lecce di accertare le condotte discriminatorie tenute da un Comune veronese nei loro confronti e dei loro familiari e il riconoscimento dei danni conseguentemente subiti. I ricorrenti raccontano di essersi trasferiti in un Comune della provincia di Verona perché disoccupati e con problemi economici, di aver stipulato un contratto di locazione e di aver fatto domanda per l'iscrizione anagrafica.
Uno dei due ricorrenti riferisce di essere stato contattato direttamente dal Sindaco del predetto Comune, il quale gli ha riferito di considerare inammissibile la presenza all'interno del suo ente di una famiglia in situazioni economiche così precarie e bisognosa di aiuti da parte dei servizi sociali.
Per rispettare la volontà del Sindaco uno dei due ricorrenti decide quindi di recedere dal contratto anche perché il Sindaco gli ha promesso di "fargli la guerra".
Raccontano poi che nel gennaio 2013 incontravano personalmente il Sindaco, contrario alla loro presenza nel territorio dell'ente perché la famiglia beneficiava di un aiuto dal Comune di provenienza, che quello da lui amministrato non era in grado di erogare per mancanza di risorse.
Ai ricorrenti il Sindaco offriva, per farli tornare nel paese di provenienza, un rimborso spese di 1600 euro, che però venivano corrisposi concretamente dal parroco locale. A una familiare dei due stranieri veniva chiesto inoltre di firmare una dichiarazione in cui manifestava l'intenzione di tornare nel comune di provenienza per i costi elevati del trasporto e le scarse condizioni igieniche dell'alloggio in affitto, tanto che il contratto veniva risolto a fine gennaio 2013.
Il Tribunale di Lecce rigetta le domande avanzate perché i ricorrenti
- non hanno provato la richiesta di aiuto, di alloggio e il lavoro che avrebbe giustificato il trasferimento;
- la pretesa discriminazione è dipesa solo dalla difficoltà di assicurare assistenza sociale a un nucleo familiare di 10 persone, di cui solo due marocchini;
- non hanno presentato al Comune nessuna istanza e non hanno preso parte ai colloqui, a cui ha partecipato solo una familiare di nazionalità italiana.
Per il Giudice dell'Appello la condotta discriminatoria è assente
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A questo punto i due cittadini marocchini appellano la decisione di primo grado, ma anche in sede di gravame le loro richieste vengono respinte. La Corte, pur ammettendo l'utilizzo nel corso dell'istruttoria delle registrazioni aventi ad oggetto in particolare un conversazione intercorsa con il Sindaco, non ha desunto dalla stessa la condotta discriminatoria lamentata, perché priva di contenuti e riferimenti razziali o di nazionalità, in essa infatti il vice sindaco riferisce solo delle difficoltà economiche del Comune a fare fronte alle loro necessità per carenza di risorse.
Il ricorso in Cassazione: condotte discriminatorie
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I soccombenti a questo punto ricorrono in Cassazione sollevando 5 motivi di doglianza.
- Con il primo fanno presente che l'art. 43 del dlgs n. 286/1998 sanziona le condotte discriminatorie sulla base degli effetti lesivi subiti dal soggetto passivo, senza che assumano rilievo le ragioni del soggetto agente. A rilevare insomma non sono le intenzioni del soggetto agente, ma la percezione del soggetto vittima della discriminazione.
- Con il secondo fanno presente che ai sensi dell'art. 28 del dlgs n. 150/2011 non spetta, a chi subisce, provare il carattere discriminatorio delle condotte altrui, ma spetta al soggetto a cui tali condotte sono attribuite dimostrarne il carattere non discriminatorio.
- Con il terzo contestano l'omissione di un fatto decisivo, ovvero la frapposizione di ostacoli da parte del Comune all'iscrizione anagrafica della famiglia dei ricorrenti, consistenti nelle richieste delle condizioni reddituali, lavorative, familiari e igienico sanitarie degli immobili occupati.
- Con il quarto lamentano la violazione degli artt. 2 e 3 Costituzione perché la Corte d'Appello ha concentrato la propria attenzione sull'aspetto discriminatorio basato sulla razza, trascurando gli altri aspetti di natura natura patrimoniale e sociale.
- Con il quinto infine lamentano la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte d'Appello in violazione dell'art. 136 d.p.r n. 115/2002.
Razzista negare l'iscrizione per motivi sociali o di reddito
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10095/2020 rigetta i ricorsi dei ricorrenti per le motivazioni che si vanno ad esporre.
- La prima censura non è condivisibile. Il primo motivo di doglianza deve essere condivisa nella parte in cui i ricorrenti sostengono che, nell'esaminare una condotta discriminatoria è necessario procedere ad una lettura oggettiva della stessa, senza che rilevino a tale fine il dolo o la colpa del soggetto agente. Tesi avvalorata dalla formulazione letterale degli artt. 43 e 44 del dlgs n. 286/1998. Non è invece corretto il passaggio argomentativo in cui gli stessi "pretendono di commisurare la discriminatorietà dell'atto alla percezione soggettiva del soggetto passivo, in assenza di alcun elemento normativo capace di giustificare tale opzione ermeneutica."
- Il secondo motivo di gravame relativo al corretto riparto dell'onere probatorio non indica nello specifico le ragioni della sua applicazione al caso concreto. "Essi infatti non indicano né quali sarebbero i precisi elementi di fatto provati in causa, che, seppur non idonei a determinare la prova pleno jure della condotta discriminatoria, avrebbero l'efficacia di spostare l'onere probatorio a carico dei resistenti, né tantomeno, le specifiche fonti di prova da cui i predetti fatti risulterebbero dimostrati."
- Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l'omessa valutazione degli ostacoli frapposti dal Comune all'iscrizione anagrafica, la Corte ritiene che non siano stati rispettati i canoni richiesti dall'art. 360 n. 5 c.p.c e quelli sanciti dalle SU, in quanto non sono state indicate nell'atto introduttivo e nell'appello "la circostanza relativa agli ostacoli frapposti dal Comune X alla richiesta di iscrizione anagrafica dei due ricorrenti, o di altri componenti del loro nucleo familiare, né le prassi distorsive lamentate, anzi tale deduzione appare esclusa dall'esposizione dei fatti contenuta tanto nella sentenza impugnata quanto nei ricorsi di legittimità." Questo non significa naturalmente che tali condotte non integrino condotta discriminatoria. La Cassazione infatti ha modo di precisare che "Il diritto all'iscrizione anagrafica e lo status di residenza che ne consegue si configura come diritto soggettivo perfetto, che può essere fatto valere anche dai cittadini stranieri regolarmente soggiornati nel territorio sul territorio italiano ex art. 6. comma 7, dlgs n. 286/1998."
- Il quarto motivo, che lamenta una discriminazione fondata su elementi diversi dalla razza, senza peraltro dedurne una forma specifica è invece inammissibile perché la questione è del tutto nuova. La sentenza impugnata inoltre ha ritenuto lecita la condotta del Comune, dettata solo dalla difficoltà di garantire alla famiglia un contributo economico.
- Inammissibile infine il quinto motivo, in quanto la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nel caso di specie non può essere impugnata immediatamente in Cassazione, dovendo procedersi all'opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R n. 115/2002.