di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 10004/2020 (sotto allegata) la Cassazione, nel respingere il ricorso del conducente e del proprietario del veicolo danneggiato, precisa che non si può ritenere responsabile il Comune per omessa custodia della strada teatro del sinistro, se dall'istruttoria è emerso che i danneggiati hanno tenuto una velocità superiore ai limiti di legge, ritenuta in sede di merito causa esclusiva dello schianto contro i due alberi presenti sul ciglio della strada.
- Risarcimento danni riportati dopo uno schianto contro due alberi
- Responsabilità del sinistro al conducente?
- Chi corre in macchina e si schianta contro alberi non può dare la colpa al Comune
Risarcimento danni riportati dopo uno schianto contro due alberi
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Il proprietario e il conducente di un mezzo, convengono in giudizio un Comune siciliano chiedendone la condanna per il risarcimento dei danni fisici e materiali riportati a causa di uno schianto contro due alberi, posti sul ciglio della strada e cagionato da un avvallamento del manto stradale, responsabile della perdita del controllo dell'auto. Il Comune si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. In primo grado il Tribunale, espletata la Ctu, accoglie la richiesta degli attori, riconoscendo un danno complessivo superiore ai 600.000 euro e condannando il Comune al pagamento di detta somma.
L'ente soccombente però appella la sentenza e la Corte accoglie il gravame condannando gli attori al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Dall'istruttoria è emerso che l'auto, prima di schiantarsi contro gli alberi, ha lasciato una traccia di frenata di 31 metri con la ruota destra e di 28,75 con la sinistra e che i pneumatici non erano in buone condizioni.
Dalla Ctu è emerso infatti che la vettura procedeva a una velocità di 68 - 78 Km, superiore al limite dei 50 previsto sul tratto di strada teatro dell'incidente, se quindi il conducente avesse tenuto l'andatura prevista avrebbe potuto arrestare il veicolo in tempo utile, evitando così lo schianto.
Responsabilità del sinistro al conducente?
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Contro la sentenza d'appello ricorrono i due soccombenti, sollevando i seguenti motivi:
- Con il primo lamentano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1227 e 2051 del codice civile perché la Corte d'Appello non ha analizzato la condotta del Comune in qualità di custode e nulla ha espresso sulla prevedibilità e imprevedibilità dell'evento.
- Con il secondo invece rilevano violazione e falsa applicazione degli articoli 1227 e 2051 del codice civile e degli articoli 41 e 41 codice penale e 142 del Codice della Strada. La sentenza non avrebbe dato il giusto peso all'avvallamento presente sul manto stradale, attribuendo l'intera responsabilità del sinistro al conducente.
Chi corre in macchina e si schianta contro alberi non può dare la colpa al Comune
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La Cassazione, con ordinanza n. 10004/2020 rigetta il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi di ricorso.
Prima di tutto la Corte rileva che, ai sensi dell'art 2051 c.c. spetta al danneggiato dimostrare il fatto dannoso, il nesso di causa e il danno, spettando al custode provare il caso fortuito.
Fatta questa premessa la Corte precisa che, dopo un'attenta revisione dei principi in tema di responsabilità di cose in custodia, deve ritenersi che la condotta del danneggiato, nel rispetto anche di quanto sancito dall'art 1227 c.c., deve essere valutata perché dallo stesso è giusto attendersi "il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art 2 della Costituzione."
Per cui se una situazione di danno può essere prevista e superata con l'adozione delle cautele che ci si attendono normalmente in relazione alle circostanze, la condotta imprudente del danneggiato ai fini della dinamica rileva ancora di più, soprattutto se causa esclusiva del danno.
Occorre inoltre chiarire che il concetto di colpa impiegato dall'art 1227 c.c. non si riferisce all'elemento psicologico della colpa, ma è impiegato come sinonimo di "comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza."
Secondo gli Ermellini la Corte d'Appello ha fatto buon uso dei suddetti principi, tanto che ha ritenuto l'eccesso di velocità del conducente, causa sufficiente e autonoma dell'evento, perché "il nesso di causa ha interrotto il nesso di causalità tra l'avvallamento stradale e l'incidente." Non è inoltre emerso in sede di merito che l'avvallamento fosse risalente nel tempo e che quindi il custode avrebbe potuto provvedere a eseguire gli opportuni interventi richiesti.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 10004/2020• Foto: 123rf.com