Per la Cassazione, la notifica dell'atto impositivo a mezzo posta, in caso di mancato recapito della raccomandata, si intende eseguita decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 10131/2020 (sotto allegata) della Cassazione sancisce che, quando si effettua la notifica di un atto impositivo a mezzo posta e la raccomandata non viene recapitata, la stessa si considera eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, perché in questo tipo di procedimento notificatorio, non è prevista la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza.

Contestazione atti impositivi

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La sentenza della Commissione Tributaria Regionale riforma quella della C.T.P in una controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per Ilor, Irpef, Ssn e accessori, relativamente agli anni d'imposta 1995 e 1996. La contribuente aveva dedotto la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo per mancato rispetto dei termini e delle norme in materia di notifica.

Mancato invio raccomandata informativa

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La ricorrente, per l'argomento che qui interessa approfondire, con il quinto motivo di ricorso contesta in particolare la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 890/1982 in materia di notificazione di atti a mezzo posta "per il mancato invio della seconda raccomandata informativa al contribuente" il cui invio è previsto in caso di rifiuto a ricevere il piego o firmare il registro di consegna da parte dei soggetti abilitati a ricevere il plico o per assenza temporanea del destinatario.

La notifica diretta a mezzo posta degli uffici impositori è semplificata

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La Cassazione con ordinanza n. 10131/2020 rigetta il ricorso nel suo complesso. Per quanto riguarda poi il quinto motivo sollevato dalla contribuente, lo rigetta perché completamente infondato.

Come ammesso dalla stessa contribuente la notifica degli atti impositivi si è realizzata a mezzo posta. In effetti grazie alla legge n. 146/1998 gli uffici finanziari possono provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente avvalendosi del servizio postale.

"Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficio postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali non autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario".

Nei casi però di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, come chiarito dalla Cassazione "deve farsi applicazione analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4 della l. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato."

Ne consegue che, nel caso di specie, il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza si realizza decorsi 10 giorni dalla data del rilascio del relativo avviso di deposito presso l'Ufficio Postale, perché il regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata con l'avviso di giacenza.

L'iter della notificazione diretta a mezzo del servizio postale prevede infatti un procedimento più agile e semplificato, per tutelare le "ragioni del Fisco di preminente interesse pubblico."

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 10131/2020

Foto: 123rf.com
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