La domanda di assegnazione temporanea
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Un Agente Scelto della Polizia di Stato in servizio al nord Italia, padre di tre figli di cui due, al momento della proposizione della domanda di assegnazione temporanea, minori di tre anni, presenta un'istanza per chiedere di essere temporaneamente assegnato presso una Questura del sud.
L'Amministrazione, come spesso si verifica in diversi analoghi casi, respinge la domanda.
L'interessato propone il ricorso: a valutare e giudicare questa volta è il Tar Milano Sezione terza, lo fa con sentenza n. 335 del 20 febbraio 2020.
La sentenza del Tar Milano
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Il Collegio ritiene fondato il ricorso, in quanto l'amministrazione ha violato l'art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001, non avendo con il suo provvedimento dato conto di quelle eccezionali circostanze che osterebbero all'accoglimento dell'istanza.
Per giungere all'accoglimento del ricorso, i giudici richiamano la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che precisa come la norma si applichi regolarmente anche nei confronti del personale militare e delle Forze di Polizia.
Dopo questa premessa, osservano i magistrati che le modifiche intervenute sulla norma limitano di molto le ipotesi di rigetto delle domande di trasferimento formulate da dipendenti pubblici che intendano ricongiungersi ai figli minori di tre anni, prevedendo appunto che il rigetto possa essere disposto solo per casi o esigenze eccezionali.
Validità del diniego
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Seguendo la logica del Tar, arriviamo alla conclusione che il diniego alla domanda non può mai basarsi sull'assetto organizzativo complessivo della struttura di appartenenza del dipendente, nè su considerazioni relative alle difficoltà organizzative che si determinerebbero a seguito del trasferimento, visto che queste sono normali difficoltà che si riscontrano nei casi di movimentazione del personale.
Per far sì che il diniego sia veramente valido, occorre che l'amministrazione prenda in considerazione la posizione del richiedente e ne accerti la sua indispensabilità e/o insostituibilità nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza, in modo che il suo trasferimento provochi a quest'ultima un irrimediabile pregiudizio.
Per converso, il diniego non sarà valido in tutti gli altri casi e, per l'effetto, l'eventuale ricorso amministrativo promosso dal dipendente vedrà un epilogo favorevole.
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