- Il Comitato di verifica per le cause di servizio
- Il sindacato del giudice
- Il parere medico-legale vincolante
Il Comitato di verifica per le cause di servizio
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L'Ordinamento giuridico italiano, circa il procedimento di riconoscimento di una patologia da causa di servizio, non appresta a favore dell'amministrazione uno strumentario composto di pareri pari ordinati e resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica per le cause di servizio il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione Medico Ospedaliera.
Dunque, per definizione, il parere del Comitato è una valutazione che racchiude i giudizi espressi da altri organi e, per il fatto di avere questa particolare natura, si impone all'amministrazione.
Il sindacato del giudice
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Esiste una via per sindacare il parere espresso dal Comitato?
Ebbene, tale parere potrà essere criticato in giudizio nei casi di:
1) irragionevolezza manifesta, oppure nei casi di
2) palese travisamento dei fatti, oppure quando
3) non sussiste la considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, infine nei casi di
4) non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.
E' evidente che, nei casi in cui il parere espresso dal Comitato mostri chiaramente l'applicazione di una consolidata esperienza medica e la valutazione di tutti gli opportuni accertamenti di rito, sarà difficile criticarlo.
In pratica, la documentazione prodotta dall'interessato dovrebbe possedere una particolare forza, tale da smentire le considerazioni svolte dal Comitato: ad esempio dovrebbe essere in grado di comprovare che i disagi, le fatiche e i momenti di stress che subì il dipendente ebbero un'apprezzabile rilevanza causale nell'insorgenza della malattia.
Il parere medico-legale vincolante
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Riassumendo, il C.V.C.S. esprime un parere tecnico di natura medico legale vincolante con obbligo, da parte dell'amministrazione destinataria, di adeguarsi ad esso.
Ciò in forza della natura giuridica del Comitato, da considerarsi quale organo amministrativo decidente dotato di competenza esclusiva.
Il parere, oggetto di riesame (una sola volta) è criticabile in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
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