di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 16244/2020 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso sollevato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, contro il provvedimento con cui un Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di un detenuto, a cui era stata inflitta la sanzione della esclusione dalle attività in comune per aver augurato la buonanotte a detenuti di un diverso gruppo di socialità. Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il saluto è una forma di dichiarazione neutra da cui non è possibile, in assenza di elementi, desumere un significato o un intento diversi da quelli che lo caratterizzano.
- Detenuto 41-bis dice "buonanotte": stop alle attività comuni
- Il divieto di comunicare al 41-bis
- Sanzione illegittima: "Buonanotte" è una comunicazione neutra
Detenuto 41-bis dice "buonanotte": stop alle attività comuni
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Il Tribunale di sorveglianza rigetta il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria verso il provvedimento con cui un magistrato ha accolto invece quello di un detenuto, raggiunto dalla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune solo perché aveva dato la "buonanotte" ad alcuni detenuti appartenenti a un diverso gruppo di socialità. Il reclamo del Dipartimento era stato avanzato perché al detenuto al 14 bis è precluso di dialogare o comunicare con altri detenuti, anche in modalità non verbale.
Questo divieto però, secondo il Tribunale di Sorveglianza, è finalizzato ad evitare uno scambio di notizie con un certo contenuto. Il saluto, in quanto forma espressiva neutra, non consente lo scambio di informazioni, per cui la sanzione irrogata non è legittima.
Il divieto di comunicare al 41-bis
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Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ricorre in Cassazione lamentando come la sanzione disciplinare non abbia recato alcun pregiudizio al diritto del detenuto di comunicare con il proprio gruppo.
Essa era finalizzata piuttosto ad evitare contatti con i propri sodali. In ogni caso il Tribunale di sorveglianza ha interpretato erroneamente la norma perché il divieto di comunicare per i detenuti al 41-bis comprende "ogni forma di contatto, il quale può rivelarsi anche nel saluto, nel gesto, nelle movenze e in ogni scambio alternativo all'ordinario che può definire un ruolo o un messaggio occulto."
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Sanzione illegittima: "Buonanotte" è una comunicazione neutra
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La Cassazione, con sentenza n. 16244/2020 rigetta il ricorso, accogliendo le richieste del procuratore generale.
Sulla ratio della sanzione disciplinare prevista per punire ogni forma di comunicazione, la Cassazione rileva come nel caso di specie il detenuto si sia limitato ad augurare la buona notte a persone appartenenti a un altro gruppo di socialità, al di fuori di un contesto di conversazione collettiva.
Tutto quindi ruota attorno al concetto di "comunicazione" che per la Cassazione "comporta la presenza di un'interazione tra soggetti diversi, nell'ambito della quale due o più individui costruiscono insieme una realtà e una verità condivisa."
Vero però che nel caso di specie il saluto è una dichiarazione neutra, da cui non si è in grado di cogliere una particolare informazione. Trattasi in sostanza di un "atto privo di un vero e proprio intento comunicativo (o almeno diverso da quello evidente).
L'amministrazione penitenziaria ha sostenuto, al contrario, che anche il saluto è una forma di comunicazione, senza però fornire alcun altro elemento da cui era possibile attribuire allo stesso un significato particolare. Per cui, è da condividere quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza, ovvero che "la decisione di sanzionare l'atto avrebbe determinato una inutile afflizione, non prevista e quindi non consentita, nei confronti del detenuto, essendo stata invece rispettata la finalità della norma."
Scarica pdf Cassazione n. 16244/2020• Foto: 123rf.com