di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 10647/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un marito finalizzato a ottenere la riduzione dell'assegno di divorzio di 1800 euro, perché in effetti dopo lo scioglimento del matrimonio la ex moglie ha ereditato quasi 118 mila euro, vive in una casa di proprietà ed è prossima alla pensione, lui invece si è risposato, con conseguenti nuovi oneri derivanti dalla nuova vita matrimoniale. Da non trascurare anche la breve durata di sei anni del matrimonio, che è uno dei nuovi principi giurisprudenziali di cui il giudice deve tenere conto nel momento in cui è chiamato a riconoscere o modulare l'assegno di divorzio.
- Negata la riduzione dell'assegno di divorzio per la ex
- Criteri assegno divorzile: il ricorso in Cassazione
- Quando l'assegno di divorzio va ridotto
Negata la riduzione dell'assegno di divorzio per la ex
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La Corte d'Appello rigetta il ricorso di un ex marito, che ha chiesto la riduzione dell'assegno in favore della ex moglie di 1800 euro, ritenendo che il peggioramento delle condizioni economiche di lui e il miglioramento di quelle di lei non rappresentassero un motivo sufficiente per accogliere la domanda. Lui era un avvocato, percepiva una pensione di 4500 euro, era proprietario di diversi immobili e un appartamento in locazione a terzi, aveva ampliato la propria abitazione e sottoposto la villa di proprietà a vincolo di destinazione in favore della nuova moglie.
La ex invece al momento del divorzio non lavorava, era proprietaria di una porzione di un villino e di un terreno agricolo e aveva ricevuto in eredità circa 118 mila euro e un appartamento.
Criteri assegno divorzile: il ricorso in Cassazione
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L'uomo ricorre quindi alla corte di legittimità, sollevando i seguenti motivi di doglianza.
- Con il primo il ricorrente lamenta la mancata applicazione dei criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno di divorzio visto che la ex moglie non ha mai contribuito alle spese di famiglia, la coppia non ha avuto figli, lei era una commercialista iscritta all'albo con una casa di proprietà e un consistente lascito ereditario, mentre lui è titolare di una pensione di 1800 euro e non di 4600.
- Con il secondo lamenta l'omessa valutazione del secondo matrimonio contratto con la nuova moglie, così come del vincolo di destinazione della villa di abitazione, per sottrarre l'immobile dall'azione esecutiva dei suoi creditori.
- Con il terzo rileva la mancata considerazione da parte della Corte d'Appello anche del fatto che la ex coniuge vive in una casa di proprietà, è titolare di un'ingente somma in banca ed è prossima alla pensione di vecchiaia.
Quando l'assegno di divorzio va ridotto
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La Cassazione con l'ordinanza n. 10647/2020 accoglie il ricorso, ritenendo fondati i motivi avanzati dall'ex marito. L'art. 9 della legge sul divorzio n. 898/1970 prevede che per procedere alla riduzione dell'assegno è necessario accertare la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto all'assetto definito in sede di divorzio, attraverso la comparazione delle rispettive situazioni, in ossequio ai principi giurisprudenziali attuali (Cassazione n. 1119/2020).
Occorre in sostanza che siano sopravvenuti elementi fattuali in grado di destabilizzare l'assetto patrimoniale e il giudice, in presenza di queste modifiche, deve applicare i nuovi principi in materia per attualizzare l'assegno di divorzio.
Nel caso di specie dal provvedimento della Corte d'Appello non emerge una corretta valutazione degli elementi dedotti dal richiedente, come ad esempio, la non trascurabile eredità acquisita dalla ex moglie e i sopravvenuti oneri del marito per il nuovo matrimonio, che la giurisprudenza riconosce da tempo come causa sopravvenuta idonea a modificare la misura dell'assegno di divorzio. Non solo, la Corte di merito non ha valutato la sopravvenuta disponibilità di redditi in favore della ex moglie, così come la misura del reddito del marito, che il giudice del gravame ha riportato senza indicare la fonte del proprio convincimento, così come non ha considerato la breve durata del matrimonio.
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 10647/2020• Foto: 123rf.com