di Lucia Izzo - Nei confronti dei pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità trova applicazione il regime delle c.d. "finestre mobili" di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010. Ciò in quanto tale norma prevede che lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia trova applicazione non solo per i lavoratori che dal 2011 maturino il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia (a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), bensì anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10613/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'INPS nei confronti del provvedimento che aveva accolto la domanda di un lavoratore diretta all'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. n. 503/1992.
- Il regime delle finestre mobili
- Finestre mobili e pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs. n. 503/1992
- Regola confermata anche dopo la Riforma Fornero
Il regime delle finestre mobili
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I giudici di merito avevano verificato la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari e, al contempo, avevano escluso l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
Secondo la Corte d'Appello, il sistema delle finestre introdotto dalla normativa citata non poteva riferirsi alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, applicandosi soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l'esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all'80%.
In Cassazione, l'INPS contesta tale conclusione, ritenendo invece che l'art. 12 del D.L. n. 78/2010 abbia disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia.
Di conseguenza, la norma non si sarebbe riferita solo ai soggetti che maturano, dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (a 60 anni se donne e a 65 anni se uomini), poiché dal dato testuale si ricava che la regola introdotta doveva operare anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.
Finestre mobili e pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs. n. 503/1992
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La Cassazione conferma tale assunto e richiama l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/1992 (cfr. tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).
La disposizione dell'art. 12, comma 1°, cit., spiegano gli Ermellini, per motivi letterali, logici e sistematici, individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Si tratta, non solo, dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato", ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Regola confermata anche dopo la Riforma Fornero
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È dunque sbagliato sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi') utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili e in via generale dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007).
Nulla è cambiato anche a seguito della Riforma Fornero che ha eliminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del d.l. n. 78/2010 esclusivamente per alcuni soggetti titolari di pensione di vecchiaia, tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, per i quali è dunque rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione.
Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle a mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia, così come permane la disciplina sulle finestre.
Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 10613/2020• Foto: 123rf.com