di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 17348/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato dall'imputato affermando che, incorre nel reato di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico il proprietario del veicolo non sottoposto a revisione, che però beneficia dell'apposizione del falso tagliando di revisione regolare rilasciato dalla società addetta. Questo perché la revisione è disciplinata da norme di diritto pubblico e chi la compie svolge le funzioni tipiche di un pubblico ufficiale, per cui se la esegue falsamente incorre nel reato di cui all'art 479 c.p.
- Falso ideologico in atto pubblico nella procedura di revisione auto
- Tagliando di revisione ha natura di certificato amministrativo?
- La revisione dei veicoli è regolata dal diritto pubblico
Falso ideologico in atto pubblico nella procedura di revisione auto
[Torna su]
La Corte d'Appello conferma la pronuncia del Gip e riconosce l'imputato responsabile di concorso in falso ideologico in atti pubblici e lo condanna alla pena condizionalmente sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione.
All'imputato è contestata la commissione del reato contemplato dall'art. 110, 479 c.p in relazione all'art. 80, comma 13 del Codice della Strada, poiché come istigatore o beneficiario, in concorso con soggetti che hanno agito in qualità di pubblici ufficiali, ha attestato falsamente nel referto di revisione di un'autovettura, l'esito positivo, apponendo sulla carta di circolazione il falso tagliando "regolare". Procedura mai eseguita in realtà visto che quel giorno l'auto circolava in un altro Comune.
Tagliando di revisione ha natura di certificato amministrativo?
[Torna su]
L'imputato ricorre in sede di legittimità sollevando i seguenti motivi.
- Con il primo motivo ritiene illogica la motivazione sul concorso previsto dall'art 110 c.p., nella veste di beneficiario della condotta illecita posta in essere dalla firmataria del referto di revisione dell'auto. La Corte erra nel momento in cui addebita al proprietario i fatti o presume che dall'utilizzo del mezzo ne derivi automaticamente la sua penale responsabilità. La Corte inoltre ha desunto la responsabilità dell'imputato ritenendolo istigatore in quanto beneficiario, senza però fornire elementi idonei a dimostrare tale assunto. Rileva infine che il giudice del gravame ha errato nel ritenerlo responsabile di istigazione solo perché a conoscenza della condotta illecita altrui, potendosi trattare di mera connivenza non punibile.
- Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione dell'art. 479 c.p. perché questa fattispecie richiede la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo e la natura pubblica dell'atto attestante la veridicità di quanto in esso certificato. Il ricorrente fa notare al riguardo che è stata condannata anche la socia della s.r.l., nonostante non avesse l'abilitazione o l'autorizzazione a gestire le revisioni. Per l'imputato "il tagliando di revisione apposto sulla carta di circolazione rimane distinto da essa, assumendo natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico in quanto riproducente attestazione già documentata." Da qui la non riconducibilità della condotta del ricorrente all'art. 479 c.p., che richiede l'atto pubblico oggetto di falso e la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che esegue l'attestazione.
La revisione dei veicoli è regolata dal diritto pubblico
[Torna su]
La Corte con la sentenza n. 17348/2020 dichiara il ricorso inammissibile per infondatezza dei motivi sollevati. Il ricorrente nel ricorso non si confronta con il capo di imputazione che fa riferimento sia al tagliando che al referto, anche se lo stesso indica che:
- agli atti vi è la copia della carta di circolazione dell'auto con l'etichetta della revisione;
- i due documenti allegati al ricorso, sottoscritti dalla socia della srl, che ha apposto la firma sulla stampigliatura del timbro della società di revisione, contengono la descrizione delle operazioni compiute sulla vettura per la revisione.
Stando così le cose, chiarisce la Corte, tali atti si qualificano a tutti gli effetti come atto pubblico, in quanto trattasi di atti primari, inoltre l'attività di revisione è disciplinata da norme di diritto pubblico, tanto che ai soggetti che la eseguono è riservata la qualifica di pubblici ufficiale poiché formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione attraverso poteri certificativi che gli sono conferiti dalla legge.
Occorre quindi ribadire che "integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto attesti falsamente l'avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l'espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate."
Il fatto poi che la falsa attestazione è stata eseguita nell'interesse del proprietario del veicolo è stato spigato in termini esaustivi dal giudice dell'impugnazione nella motivazione. La sentenza ha ritenuto inverosimile che l'attestazione della revisione sia stata apposta sulla carta di circolazione lasciata per distrazione presso la società di revisione. L'unica ipotesi ipotizzabile è quindi quella dell'accordo con il proprietario del veicolo. Costui infatti nonostante sapesse che il veicolo non era stato lasciato presso la sede della società di revisione, si è comunque giovato "della falsa certificazione sulla carta di circolazione corredata dai documenti che attestavano anche l'avvenuto espletamento delle attività propedeutiche alla verifica del caso, essendo egli l'unico ad avervi interesse."
Scarica pdf Cassazione n. 17348/2020• Foto: 123rf.com