Il contratto di anticipazione bancaria di cui all'art. 1846 c.c. prevede la costituzione di pegno su titoli o merci a garanzia dell'anticipazione di denaro

Cos'è l'anticipazione bancaria

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L'anticipazione bancaria di cui all'art. 1846 c.c. è una forma particolare di apertura di credito, che si configura quando la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro a fronte della concessione di una specifica garanzia da parte di quest'ultimo, consistente in un pegno su titoli o merci.

Come si vede, la differenza con il fido tradizionale sta proprio nella previsione di una garanzia a carico del cliente.

La somma di denaro concessa al cliente può essere interamente erogata a favore di quest'ultimo al momento della conclusione del contratto (anticipazione semplice) oppure lasciata a sua disposizione per successivi prelievi. In questo caso, l'anticipazione accede ad un conto corrente, sul quale il cliente può effettuare periodici prelievi e versamenti (in modo analogo a quanto avviene nel comune fido bancario).

Il corrispettivo della concessione del credito consiste nella corresponsione di interessi alla banca e di un'eventuale commissione, oltre al rimborso delle spese di custodia (art. 1848 c.c.).

Dal canto suo, la banca è di regola tenuta ad assicurare le merci per conto del cliente (art. 1847 c.c.)

Anticipazione propria e impropria

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Il contratto di anticipazione bancaria si atteggia in modo differente, a seconda delle condizioni stabilite dalle parti, con particolare riferimento ai beni concessi in garanzia.

Infatti, la regola generale è che la banca non possa disporre delle cose ricevute in pegno (c.d. anticipazione propria). In tal caso, la banca consegna al cliente un documento in cui sono specificamente individuati i beni o i titoli dati in pegno. Tale documento consente al cliente di provare la natura regolare del pegno, e l'eventuale patto contrario deve essere parimenti provato per iscritto.

Si configura, invece, pegno irregolare quando alla banca spetti la facoltà di disporre delle cose date in pegno, per espressa previsione delle parti o perché le cose non siano state individuate al momento della costituzione del pegno (art. 1851 c.c., anticipazione impropria).

Pegno irregolare

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Va notato che l'art. 1851 c.c. trova applicazione anche al di fuori dell'ambito dell'anticipazione bancaria, rappresentando la norma di riferimento per il pegno irregolare.

Tale, pertanto, è il pegno in cui il creditore acquista la proprietà delle cose date dal cliente (ad es. denaro o beni fungibili); in caso di esatto adempimento da parte del debitore, la banca è tenuta a restituirne altre di medesimo genere e quantità (cfr. Cass. 10000/04, secondo cui l'art. 1851 c.c. è una norma "che, riferita all'anticipazione bancaria, costituisce tuttavia la regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare").

In caso di inadempimento del debitore, la regola individuata dall'art. 1851 è che la banca sia tenuta ala restituzione solo dell'eventuale somma o parte delle merci e dei titoli che eccedano l'ammontare dei crediti garantiti, con riferimento al valore di merci e titoli al momento della scadenza del credito.

Come ha chiarito la Corte di Cassazione, infatti, "il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicché in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno" (Cass., ord. n. 24137/18).

La garanzia nell'anticipazione bancaria

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La disciplina dell'anticipazione bancaria tende, in generale, a conservare una certa proporzionalità tra il credito concesso dalla banca e il valore dei beni offerti in garanzia dal cliente.

Proprio per questo, il citato art. 1846 contempla come cose da dare in pegno merci o titoli, come ad esempio le azioni, cioè beni di cui si può ottenere facilmente e in tempi brevi una valutazione.

E per lo stesso motivo, è riconosciuta alla banca la facoltà di richiedere un supplemento di garanzia ogni qual volta, nel corso del rapporto, il valore delle cose date in pegno si riduca di oltre un decimo.

In mancanza di tale supplemento, la banca è autorizzata alla vendita di tali beni (art. 1850 c.c.), mantenendo il diritto al rimborso immediato dell'eventuale residuo non soddisfatto dalla vendita.


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