Per le Sezioni Unite della Cassazione non si può emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia
di Roberto Paternicò - L'Agenzia delle Entrate, ricorrente in Cassazione, ha posto all'esame delle Sezioni Unite il seguente quesito:
"se, in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto fideiussione dalla contribuente a termini dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, possa fare uso dello strumento cautelare di cui all'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, ovvero anche di quello previsto dall'art. 69 r.d. n. 2440/1923, ove contesti al creditore un controcredito derivante dall'irrogazione di sanzioni, nella specie conseguenti ad imposte non armonizzate".

La sentenza n. 2320/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione

Le Sezioni Unite di Cassazione Civile con sentenza
n. 2320/2020 hanno osservato sull'argomento come non si possa ritenere ammissibile il cumulo di garanzie e che: "l'Amministrazione non possa cautelarsi due volte, pur se con finalità diverse, in riferimento allo stesso credito del contribuente e cioè che essa possa emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, o fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che sia) prestata dal contribuente ai sensi dell'art. 38 bis del decreto IVA: tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l'Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall'altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all'onere della prestazione della garanzia, vede il medesimo suo credito sottoposto a fermo.
Una ricostruzione del sistema di tal fatta si pone, dunque, in contrasto col principio di collaborazione e buona fede che, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (cd. "Statuto del contribuente") deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, e non tiene conto del principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost. al quale devono ispirarsi, anche, i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino. Se ciò è vero, tra la disposizione di cui all'art. 38-bis, co 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, da una parte, e gli istituti cautelari di cui agli artt. 23, co 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, dall'altra, deve ravvisarsi un rapporto di alternatività: a fronte della prestazione della garanzia ed in costanza di sua validità, il fermo cautelare non può essere opposto, e, viceversa, potrà essere opposto nei casi di assenza di garanzia."

Il principio di diritto

Le SS.UU. affermano, quindi, il seguente principio di diritto: "In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria

, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in base all'art. 38-bis, co 1, d.P.R. n. 633 del 1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, co 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923".

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