La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 26226/2006) ha stabilito che in un condominio, l'uso del garage in comunione pro indiviso fra tutti i condomini (in cui il diritto di ciascuno investe l'immobile nella sua totalità) in caso di posti auto non equivalenti per comodità d'uso, non può essere attribuito in base ai millesimi della proprietà. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi stabilito che è illegittima la delibera condominiale che consente la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà. In particolare la Corte, chiamata a decidere sulla questione sollevata da un condomino che lamentava un posto auto (in un garage condominiale a uso promiscuo) scomodo e attribuitogli in base ai millesimi della sua proprietà, ha stabilito che , "la quota di proprietà di cui all'articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l'articolo 1102 Cc con il porre il limite del "pari uso"". Infine la Corte ha precisato che nel caso in cui i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, in caso di disaccordo tra i condomini, il criterio da seguire è quello indicato dall'articolo 1102 del codice civile che ponendo il limite del cd. "pari uso", impedisce di fatto che alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.
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