Cos'è il Ddl Zan
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Il disegno di legge n. 2005 (qui sotto allegato), d'iniziativa tra gli altri di Laura Boldini e dal ministro Roberto Speranza, è stato ribattezzato con il cognome del relatore alla Camera, il deputato dem Alessandro Zan, e reca "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità".
L'iter del ddl Zan
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All'interno del d.d.l sono confluite diverse proposte analoghe e la Camera ha approvato un testo unificato il 4 novembre 2020, trasmesso il 5 novembre 2020 al Senato e qui assegnato alla Commissione Giustizia.
Da quel momento l'iter ha subito una brusca frenata, con continui rinvii, rimpalli e discussioni da parte delle forze politiche che ne hanno rallentato la sua calendarizzazione, decisa lo scorso 28 aprile 2021, data la situazione "tesa" e la maggioranza spaccata, visto che il Ddl è stato osteggiato, tra l'altro, da diversi esponenti del centro destra, convinti che un testo, così come formulato, avrebbe reso possibile perseguire penalmente chi credeva semplicemente nella famiglia naturale, nonchè da alcune associazioni femministe e dal Vaticano.
Approdato in aula, il provvedimento contro l'omotransfobia, il 27 ottobre 2021 è stato affossato dalla "tagliola" proposta dal centro destra.
Quando ad aprile 2022 si tornerà in Commissione, nel rispetto quindi del termine di sei mesi richiesto per riprendere le fila del discorso, si dovrà partire da un testo tutto nuovo.
Un iter faticoso quindi per il DDL Zan, che è andato incontro a rinvii e a discussioni molto accese, per poi naufragare. Un'occasione persa, secondo molti personaggi pubblici, che all'indomani della tagliola, hanno manifestato tutta la loro delusione.
In effetti il disegno di legge Zan è un testo innovativo, progressista nel suo contenuto, finalizzato a realizzare quanto previsto dal nostro testo costituzionale, contrario a ogni forma di discriminazione.
Il disegno di legge infatti, non parla solo di omotransfobia, ma anche di tematiche come la violenza di genere e la discriminazione nei confronti dei disabili.
Cosa prevede il Ddl Zan contro l'omofobia
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Il disegno di legge, affossato dalla tagliola del 27 ottobre 2021, si compone di 10 articoli, si riallaccia a quanto previsto dalla Legge Mancino-Reale (n. 205/1993) che punisce in maniera aggravata i reati commessi per finalità di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
Il d.d.l. Zan mira a inserire "il genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere" nell'impianto normativo che tutela le discriminazioni, l'odio o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi. Per contrastare i reati motivati da stigma sessuale (in particolar modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali), l'opzione da preferire è stata individuata nel prevedere l'estensione dei reati puniti dalla legge Mancino-Reale anche alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima.
Definizioni
Previsione contenuta in numerose proposte di legge già depositate in Parlamento nelle precedenti legislature. All'interno del d.d.l. si precisa come, ai fini del provvedimento:
a) per "sesso" si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per "genere" qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per "orientamento sessuale" l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
d) per "identità di genere l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.
Reati e sanzioni
Il d.d.l. Zan interviene sui reati di istigazione a commettere atti discriminatori o violenti (cfr. art. 604-bis c.p.) e sul compimento di quei medesimi atti per condotte motivate dal genere, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, estendo anche ai reati comuni commessi per le stesse ragioni l'aggravante prevista dall'articolo 604-ter del codice penale.
In conseguenza delle novelle proposte all'art. 604-bis c.p., per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, d'identità di genere o di disabilità sono previste le seguenti pene:
- reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi (primo comma, lett. a);
- reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b).
Introdotto anche il divieto di associazionismo basato sull'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Il medesimo divieto si applica a coloro che, in qualsiasi forma, partecipano, promuovono, dirigono o prestano assistenza alle attività di tali gruppi o associazioni. La pena prevista in tali casi va da uno a sei anni di reclusione. Con una modifica all'art. 604-ter c.p. viene integrata l'aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.
Le modifiche al codice di procedura penale
Si interviene anche sul codice di procedura penale per inserire le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell'ambito del procedimento penale l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove.
Pluralismo delle idee e libertà delle scelte
Particolarmente interessante la previsione di cui all'art. 4 del d.d.l. che fa salve "la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti."
Si richiama sostanzialmente quanto espresso dal principio costituzionale di cui all'articolo 21, primo comma, della Costituzione secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
Giornata nazionale contro l'omofobia
Prevista poi l'Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il giorno 17 maggio, dedicata alla promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
Le scuole, nel rispetto del PTOF e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche sono chiamate a organizzate attività, cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità suddette.
Ancora, nel d.d.l. trovano spazio l'integrazione del catalogo delle competenze dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio (UNAR), che provvederà all'elaborazione triennale di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e l'affidamento all'ISTAT del compito di svolgere indagini (con cadenza almeno triennale) sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l'applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
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