- Revisione patente a causa dell'aiuto ricevuto all'esame di teoria
- Annullamento provvedimento revisione patente: il ricorso al Tar
- Ok revisione della patente se si è stati aiutati all'esame di guida
Revisione patente a causa dell'aiuto ricevuto all'esame di teoria
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Una donna, nel corso degli esami teorici per la patente di guida, viene aiutata dall'esaminatore, contro il quale viene avviato un procedimento penale. L'amministrazione in seguito comunica all'esaminanda che deve sottoporsi al procedimento di revisione della patente, stante i dubbi sul legittimo conseguimento dell'abilitazione alla guida.
Annullamento provvedimento revisione patente: il ricorso al Tar
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L'esaminanda ricorre al Tar contro il Ministero dell'Interno, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida disposto dall'amministrazione procedente.
Ella ritiene che "i dubbi sul legittimo conseguimento della patente di guida siano inconferenti ai fini dell'adozione del provvedimento di revisione della patente."
La revisione della patente infatti viene disposta quando è necessario accertare fatti specifici e concreti, da motivare nel provvedimento e relativi a requisiti fisici e psichici del soggetto e all'idoneità tecnica alla guida. La ricorrente lamenta inoltre come in detto procedimento amministrativo non è possibile valorizzare gli elementi risultanti dalle indagini preliminari relative al procedimento penale avviato nei confronti dell'esaminatore. Di conseguenza ad oggi non è stato ancora raggiunto il grado di accertamento necessario per una pronuncia.
L'amministrazione costituita chiede il rigetto della richiesta di annullamento della ricorrente, assolvendo l'incombente istruttorio tramite il deposito della documentazione richiesta.
Ok revisione della patente se si è stati aiutati all'esame di guida
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Il Tar Veneto respinge il ricorso dell'aspirante automobilista con sentenza n. 479/2020 (sotto allegata), stante l'infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente. Giurisprudenza costante ritiene infatti che il provvedimento di revisione della patente art. 28 Codice della Strada:
- abbia natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria e sia funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale;
- possa basarsi su qualunque episodio che giustifichi "un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente";
- richiede che i dubbi circa l'idoneità del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati;
- sia un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone l'insorgere di dubbi, non di certezze, sull'idoneità alla guida, senza la necessità di un accertamento giudiziale relativamente alla commissione di un illecito penale, civile o di natura amministrativa.
Nel caso di specie il provvedimento di revisione della patente è stato assunto in base a fatti specifici e concreti, in quanto la ricorrente nel corso del primo turno dell'esame teorico per la patente di guida è stata aiutata illegittimamente da un esaminatore, nei cui confronti è stato avviato un procedimento penale. Inoltre non è illogica la valutazione dell'amministrazione procedente di nutrire dei dubbi sull'effettiva capacità tecnica alla guida della ricorrente, derivante dal dubbio sulla regolarità dell'esame sostenuto dalla stessa. Incertezza che giustifica quindi il bisogno di una nuova valutazione sulle sue effettive capacità di guida.
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Scarica pdf sentenza TAR Veneto Sez. I n. 479/2020• Foto: 123rf.com