- Impossessarsi di una gazza ladra in gabbia su un balcone altrui è furto in abitazione
- La gazza rubata non corrisponde a quella in possesso dell'imputato
- Furto in abitazione per chi si arrampica sul balcone e ruba una gazza in gabbia
Impossessarsi di una gazza ladra in gabbia su un balcone altrui è furto in abitazione
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La Cassazione con la sentenza n. 17598/2020 (sotto allegata) nel respingere il ricorso dell'imputato, conferma gli esiti del giudizio di merito, che si è concluso con la condanna per furto in abitazione. Il soggetto infatti, arrampicandosi su un balcone altrui, si è impossessato della gazza ladra che i proprietari tenevano in una gabbia. Stesse conclusioni per la Corte d'Appello, che a sua volta ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. perché l'imputato si è impossessato di una gazza all'interno di una gabbia presente sul balcone di proprietà di terzi.
La gazza rubata non corrisponde a quella in possesso dell'imputato
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L'imputato, soccombente nei precedenti gradi di giudizio, ricorre quindi in sede di legittimità sostenendo a sua discolpa che la descrizione dell'uccello fornita dalla persona offesa non corrisponde affatto a quello di sua proprietà. Dalle testimonianze inoltre emergono contraddizioni sulle modalità d'ingresso dell'imputato nel condominio. C'è infatti chi sostiene che sia entrato dal portone, chi invece arrampicandosi sul balcone. Sostiene inoltre che, in ogni caso, il reato si è già prescritto.
Furto in abitazione per chi si arrampica sul balcone e ruba una gazza in gabbia
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La Cassazione con la sentenza n. 17598/2020 dichiara il ricorso inammissibile anche per la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla ricostruzione della vicenda, con conseguente mancata rilevazione della prescrizione a causa anche della genericità dell'eccezione avanzata dall'imputato.
Per quanto riguarda in particolare lo svolgimento dei fatti, la Corte rileva che l'imputato non lamenta una motivazione carente, contraddittoria o illogica, bensì erronea perché fondata su una valutazione errata della vicenda. Censura del tutto inammissibile in sede di Cassazione, poiché non è consentito in sede di legittimità sindacare la valutazione delle prove del giudice di merito.
Fatta questa doverosa premessa la Corte conclude ritenendo in ogni caso logica e coerente la motivazione della sentenza della Corte d'Appello mettendo in evidenza come "la descrizione della gazza rubata era perfettamente coincidente a quella rinvenuta in possesso dell'imputato; la teste oculare (…) vicina di casa della persona offesa, ha visto l'imputato che si arrampicava sul balcone e si impossessava del volatile, mentre l'altro vicino (…) ha notato l'imputato nei pressi del portone, ma non ha mai detto di averlo visto varcarne la soglia".
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