- Intercettazioni e sospensioni processuali
- Proroga entrata in vigore riforma intercettazioni
- Ordinamento penitenziario: le novità dopo la fiducia alla Camera
- Giustizia: si torna alla normalità dal 1° luglio
- Disposizioni in materia di collaboratori di giustizia
- Giustizia amministrativa e contabile
Intercettazioni e sospensioni processuali
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Nella seduta del 17 giugno il Senato, con 154 voti a favore e 129 contrari (due gli astenuti), ha rinnovato la fiducia al Governo e approvato l'emendamento sostitutivo del d.d.l. di conversione in legge del decreto legge n. 28/2020 (sotto allegato) in materia di proroga delle intercettazioni e sospensioni processuali. Il testo passa alla Camera in seconda lettura.
Il decreto si occupa, in primis, della materia delle intercettazioni e proroga il termine entro cui entrerà in vigore la recente riforma, e reca anche ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Diverse, inoltre, le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originario.
Le norme relative all'elaborazione dell'App Immuni, tuttavia, non hanno subito modifiche sostanziali. Sono state, invece, recate novità in tema di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio: gli operatori di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche dovranno prevedere la possibilità di attivare gratuitamente filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di parental control.
Proroga entrata in vigore riforma intercettazioni
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Confermata la proroga al 1° settembre 2020 del termine a partire dal quale si applicherà la riforma della disciplina delle intercettazioni, introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando). In pratica, la riforma troverà applicazione ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (non più il 30 aprile 2020). Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale.
Viene prorogato al 1° settembre 2020 anche il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'art. 114 c.p.p.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.
Entra immediatamente in vigore, invece, la disposizione relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito.
Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Ordinamento penitenziario: le novità dopo la fiducia alla Camera
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Diverse le modifiche introdotte alla parte che si occupa di introdurre misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario. Ad esempio, si consente alla polizia penitenziaria di utilizzare i droni (aeromobili a pilotaggio remoto) per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno.
Permessi di necessità e detenzione domiciliare in deroga
Modificata la disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare c.d. "in deroga", cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex art. 47 ter comma 1 ter o.p.).
Per entrambe le misure, la modifica consiste nella previsione di un parere obbligatorio che i giudici di sorveglianza dovranno richiedere al Procuratore antimafia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.
Il parere andrà chiesto al solo Procuratore distrettuale (presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede) se la decisione riguarda l'autore di uno dei reati elencati nell'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater c.p.p., oppure anche al Procuratore nazionale, se riguarda un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41-bis.
Detenzione domiciliare o differimento pena causa COVID-19
Un emendamento in sede di conversione ha previsto, nei confronti dei giudici di sorveglianza che hanno adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.
Previsto anche l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti.
Giustizia: si torna alla normalità dal 1° luglio
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Il D.L. interviene sul comma 6 dell'art. 83, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire, durante la fase 2 della gestione dell'emergenza, la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici.
Il Senato ha previsto che la data di conclusione della fase emergenziale per gli uffici giudiziari, inizialmente fissata al 31 luglio, venga anticipata al 30 giugno: pertanto, solo fino a tale data saranno destinate a trovare applicazione le misure organizzative da applicare negli uffici, al rinvio delle udienze, alla trattazione da remoto. Dal 1° luglio 2020, in base all'emendamento approvato, il sistema giudiziario dovrebbe tornare alla normalità.
Udienze civili da remoto e deposito atti
Per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto, il decreto-legge conferma che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all'udienza - difensori, parti private, eventualmente PM - che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario.
Si precisa che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato sarà da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza.
Ancora, il provvedimento prevede che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Incontri genitori in spazio neutro
Un emendamento ha previsto di sostituire il comma 7-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, si prevede che dopo tale date sia ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di
distanziamento sociale.
La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, potrà protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69.
Mediazione telematica
Modificato il comma 20-bis dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18/2020, previsione che ha previsto, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, la possibilità di svolgere gli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento mediante sistemi di videoconferenza. In particolare, l'emendamento approvato prevede che il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmetta agli avvocati delle parti delle parti e all'ufficiale giudiziario l'accordo raggiunto, in entrambi i casi tramite posta elettronica certificata. Per eseguire le notificazioni, l'ufficiale giudiziario estrarrà copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all'originale, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
Disposizioni in materia di collaboratori di giustizia
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Si prevede di modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Lo scopo è quello di consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di cambiamento delle generalità per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti.
A tal fine, gli stessi soggetti devono presentare apposita istanza motivata alla Commissione centrale, la quale dovrà acquisire i necessari elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal Servizio centrale di protezione. In presenza di figli minori, così come previsto per il cambiamento delle generalità, sarà necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.
Giustizia amministrativa e contabile
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Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, oltre a prorogare di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale, il D.L. prevede nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.
In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto, un emendamento ha previsto che la segreteria comunichi, almeno tre giorni prima dell'udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
Scarica pdf D.D.L. Conversione D.L. 28/2020- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale