La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, (Sent. n. 7241/2006) ha stabilito che il conduttore può comunicare al locatore i motivi del recesso anche contestualmente alla dichiarazione di recesso. Secondo i Giudici della Cassazione, nonostante il silenzio sul punto dell'art. 27, ultimo comma, Legge n. 392/78, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto protestativo di recesso del conduttore, l'indicazione dei gravi motivi deve essere comunicata al locatore, con lettera raccomandata (o con altra modalità equivalente), contemporaneamente alla relativa dichiarazione di recesso.
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