L'assicurazione sulla vita, disciplinata dagli artt. 1919 ss. c.c., impegna l'assicuratore a versare un capitale o una rendita al verificarsi dell'evento

Cos'è l'assicurazione sulla vita

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Il contratto di assicurazione sulla vita trova la sua disciplina negli artt. 1919 ss. del codice civile.

L'assicurazione sulla vita è uno dei due rami fondamentali della materia (accanto a quello dell'assicurazione contro i danni) ed è definito, dall'art. 1882 c.c., come il contratto in base al quale la compagnia si obbliga a pagare "un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".

In particolare, tale evento è rappresentato dalla morte o dalla sopravvivenza ad una determinata età.

Tali eventi possono riferirsi alla vita del contraente o di un terzo.

L'evento considerato nella polizza

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Quando l'assicurazione è stipulata sulla vita propria, l'assicuratore paga il capitale o la rendita agli eredi del contraente (nel caso in cui l'evento dedotto in polizza sia la morte dello stesso) o direttamente all'assicurato, se l'evento dedotto era la sua sopravvivenza ad una determinata età.

Va rilevato, al proposito, che sono considerati eredi beneficiari i chiamati all'eredità, non rilevando, ai fini assicurativi, l'eventuale rinuncia o accettazione della stessa.

Il consenso del terzo

Quando, invece, l'assicurazione è stipulata con riferimento agli eventi della vita di un terzo soggetto, diverso dal contraente, occorre distinguere come segue.

Se viene dedotta la sopravvivenza del terzo ad una determinata età, le dinamiche contrattuali corrispondono a quelle sopra descritte.

Se l'evento considerato è la morte del terzo, questi può rendere nullo il contratto, non prestando il proprio consenso per iscritto. Tanto è previsto, in considerazione del fatto che il terzo figurerebbe quale mero portatore del rischio, e quindi soggetto esposto (in quanto all'eventualità della sua morte sarebbero ricollegati effetti vantaggiosi per il beneficiario).

Nel caso in cui il beneficiario sia il terzo stesso, il consenso non è richiesto, in quanto si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 1920 (assicurazione sula vita a favore di un terzo).

Assicurazione sulla vita a favore di un terzo

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Come abbiamo appena visto, l'assicurazione sulla vita può anche essere stipulata a favore di un terzo. Ciò significa, ad esempio, che in caso di morte del contraente, il capitale o la rendita vengono riconosciuti dall'assicuratore al terzo beneficiario, titolare di un diritto proprio.

La normativa prevede che la designazione del beneficiario possa essere contenuta direttamente nel contratto oppure in una dichiarazione scritta comunicata successivamente alla compagnia. Il contraente può anche designare il beneficiario attribuendo la somma assicurata ad un determinato soggetto nel testamento.

Revoca della designazione

La designazione può essere revocata solo dal contraente e non dai suoi eredi dopo la sua morte.

In caso di assicurazione sull'evento sopravvivenza, la revoca non può essere effettuata se, una volta verificatosi l'evento, il beneficiario abbia già dichiarato di voler profittare dei vantaggi previsti a suo favore dalla polizza.

Parimenti, la dichiarazione del beneficiario di voler profittare del contratto impedisce definitivamente la revoca, in presenza di una clausola con cui il contraente abbia fatto espressa rinuncia al potere di revoca.

Riscatto e riduzione della polizza

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Le parti sono libere di stabilire l'entità della somma oggetto della prestazione dell'assicuratore. L'assicurato può recedere dal contratto, riscattando la polizza e ricevendo la restituzione di una parte dei premi versati.

Egli, inoltre, può richiedere la riduzione della polizza, subendo la proporzionale riduzione del capitale o della rendita spettanti al verificarsi dell'evento.


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