Il contratto di mandato di credito di cui all'art. 1958 c.c. prevede che un soggetto dia incarico ad un altro di concedere credito ad un terzo

Cos'è il mandato di credito

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Il mandato di credito di cui all'art. 1958 c.c. rappresenta un particolare contratto in base al quale un soggetto dà incarico ad un altro (solitamente un istituto di credito) di concedere un credito (ad esempio un finanziamento, un mutuo etc.) ad un terzo.

Come vedremo tra breve, l'istituto condivide evidenti tratti sia con il mandato che con la fideiussione.

Il promissario come fideiussore

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La parte promittente, cioè il soggetto che concede il credito al terzo, eroga il finanziamento in nome e per conto proprio (diversamente da quanto accade nel mandato con rappresentanza), mentre, per espressa previsione normativa, il promissario, cioè il soggetto che conferisce l'incarico, risponde del debito del terzo come fideiussore.

In particolare, tale garanzia personale è prestata per un debito futuro: si applica, pertanto, l'art. 1938, che prevede che il contratto di fideiussione per obbligazione futura debba prevedere l'importo massimo garantito.

È utile ricordare che tale norma fu introdotta nel 1992 per prevenire eventuali abusi bancari e arginare il fenomeno delle c.d. fideiussioni omnibus, con cui il fideiussore (in questo caso il promissario che conferisce l'incarico) si impegnava a garantire una serie di obbligazioni future ignorandone l'importo complessivo, che in alcuni casi concreti si rivelava eccessivo.

Sopravvenuta insolvenza del fideiussore o del terzo

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Il mandato di credito rappresenta un contratto bilaterale, in quanto il terzo rimane estraneo ai rapporti tra promissario e banca.

A tale contratto si applicano per analogia le norme sulla fideiussione. In ossequio alle dinamiche del mandato, peraltro, l'istituto di credito è tenuto a seguire le istruzioni del promissario.

Va notato che la disciplina codicistica riconosce al promissario il potere di revoca, salvo il risarcimento del danno, mentre impedisce la rinuncia da parte del promittente.

Quest'ultimo, in ogni caso, ha diritto di agire sia nei confronti del terzo, sulla base della concessione del credito, sia nei confronti del promissario, in considerazione del ruolo di fideiussore rivestito da quest'ultimo.

A questo proposito, è previsto che il promittente non possa essere costretto a eseguire l'incarico se, dopo l'accettazione, le condizioni patrimoniali del promissario o del terzo siano peggiorate in modo tale da rendere "notevolmente più difficile" il soddisfacimento del credito (art. 1959 c.c.; si ritiene che non debba necessariamente trattarsi di un vero e proprio stato di insolvenza).

La disposizione rimanda implicitamente al dettato generale dell'art. 1461 c.c., previsto in tema di risoluzione del contratto, in base al quale l'esecuzione del contratto rimane sospesa, a meno che il promissario non presti idonee garanzie ulteriori.

Liberazione del fideiussore nel mandato di credito

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D'altro canto, il secondo comma dell'art. 1959 c.c. tutela il promissario, prevedendo espressamente l'applicabilità anche al mandato di credito del disposto dell'art. 1956, che libera il fideiussore di obbligazione futura nel caso in cui la banca conceda il credito al terzo pur conoscendone le sopravvenute precarie condizioni patrimoniali, in assenza di specifica autorizzazione del promissario-fideiussore.

Si tratta di una prerogativa del fideiussore che non tollera patto contrario: anche in questo caso, la ratio risiede nella volontà di prevenire abusi bancari a scapito del fideiussore, in previsione dell'eventuale inadempimento del terzo.


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