- Cos'è il bonus vacanze
- Il provvedimento dell'Agenzia sulle modalità applicative
- Destinatari della misura
- Come e quando si può accedere al bonus
- Esiti della domanda e inoltro dati all'Agenzia
- Come si fruisce dello sconto e della agevolazione
- Il bonus vacanze nella pratica
- Codice Tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus
Cos'è il bonus vacanze
[Torna su]
Il bonus vacanze, molto semplicemente, è una misura che, dopo la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria Covid 19, è stata introdotta dal nostro Governo per aiutare il turismo italiano, incentivando tutti coloro che vogliono godersi le ferie estive, di trascorrerle sul territorio nazionale.
Il provvedimento dell'Agenzia sulle modalità applicative
[Torna su]
A fornire tutte le indicazioni sulle modalità applicative della misura ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento Prot. n. 237174 del 17 giugno 2020 (sotto allegato), che nel descrivere il bonus vacanze dal punto di vista tecnico lo descrive come un credito, previsto e disciplinato dall'art. 176 del decreto rilancio n. 34/2020, di cui i destinatari possono fruire nella misura dell'80%, previo accordo con il fornitore, sotto forma di sconto su quanto dovuto e nella percentuale del 20% come detrazione d'imposta da operare in sede di dichiarazione dei redditi. Fatta questa premessa vediamo più in dettaglio come funziona il bonus vacanze.
Destinatari della misura
[Torna su]
Il bonus vacanze, previsto per quei nuclei familiari con un reddito ISEE corrente o ordinario non superiore a 40.000 euro, ha un importo che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare. I nuclei familiari composti da un solo soggetto hanno diritto a un bonus di 150 euro, quelli da due beneficiano di un'agevolazione massima di 300 euro e quelli formati da più di due persone possono aspirare a un bonus di 500 euro.
Come e quando si può accedere al bonus
[Torna su]
La richiesta per accedere al bonus vacanze può essere effettuata a partire dal primo luglio 2020. Essa può essere inoltrata da uno dei componenti familiari tramite l'applicazione mobile IO, a cui si accede tramite identità SPID e Carta di identità elettronica.
Esiti della domanda e inoltro dati all'Agenzia
[Torna su]
Una volta inoltrata si possono avere diversi esiti alla domanda. Questo perché PagoPa ha reso disponibile un'applicazione che, nel momento in cui un soggetto inoltra la domanda per il bonus, verifica i requisiti ISEE e, se rileva che il nucleo familiare non ha presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che essa non è in corso di validità, informa il richiedente della necessità di presentare prima la DSU e poi ripetere l'istanza per accedere al bonus vacanze.
Se poi la DSU inoltrata presenta errori od omissioni, il richiedente prima di confermare la richiesta del bonus viene informato dall'Agenzia della necessità di fornire la documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati.
Può però anche accadere che dalla verifica effettuata da PagoPa risulti che sia tutto in ordine. In questo caso, PagaPa genera un codice univoco e un QR-code che possono essere utilizzati, alternativamente, per beneficiare del bonus.
PagoPA da parte sua invia all'Agenzia delle entrate il suddetto codice univoco, l'importo massimo dell'agevolazione concessa in base ai requisiti ISEE e familiari del nucleo familiare e i codici fiscali dei vari componenti affinché possa procedere alle verifiche necessarie ad appurare l'effettiva spettanza dello sconto e della detrazione fiscale.
Attenzione, una volta che è stata inoltrata domanda e questa ha avuto esito positivo non è possibile presentarne una seconda riferita allo stesso nucleo familiare.
Come si fruisce dello sconto e della agevolazione
[Torna su]
Lo sconto può essere utilizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per pagare i servizi offerti sul territorio nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi, dai bed&breakfast, dai villaggi turistici, dagli alberghi e dai campeggi in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento regolare di dette attività e alle condizioni stabilite dall'art. 176, co. 3, del d.l. n. 34/2020. Su Italyhotels, il portale di Federalberghi, fornirà l'elenco delle strutture italiane che accettano il bonus vacanze fino alla fine del 2020.
Lo sconto dell'80% viene calcolato sull'importo massimo dell'agevolazione riconosciuta oppure sul valore del corrispettivo dovuto, se è inferiore al primo.
Il rimanente 20% del valore massimo dell'agevolazione o del corrispettivo, se inferiore, può essere detratto dall'IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2020, solo dal soggetto a cui è stata intestata la fattura, lo scontrino/ricevuta fiscale o il documento commerciale (anche se diverso dal richiedente). Se una parte della detrazione non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito negli anni d'imposta successivi, né si può procedere a una richiesta di rimborso.
Il Milleproroghe proroga il Bonus al 30 giugno 2021
Il Milleproroghe, ossia il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge con modificazioni, all'art. 7 comma 3 bis, introdotto in fase di conversione, ha prorogato il bonus vacanze al 30 giugno 2021.
Il bonus vacanze nella pratica
[Torna su]
Passando alla parte pratica del bonus cosa accade quando, dopo aver concluso il soggiorno in una località di vacanza, arriva il momento di pagare? Accade che il componente del nucleo familiare comunica al titolare del B&B, dell'agriturismo o dell'impresa turistico ricettiva il codice univoco o esibisce il QR-code.
Il fornitore a questo punto lo acquisisce e lo inserisce, insieme al codice fiscale del soggetto a cui ha intestato la fattura o la ricevuta, in una procedura web presente nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui si può accedere tramite identità SPID, Carta Nazionale dei Servizi credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dai soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Con la procedura web il fornitore dichiara di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in regola, dopodiché in base alle informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto che può applicare al cliente.
Se la verifica ha un esito positivo il fornitore conferma, sempre in modalità telematica, l'applicazione dello sconto. Eseguita la conferma l'operazione è più annullabile e del bonus non ne può beneficiare alcun componente del nucleo familiare, neppure per l'importo che residua sulla misura massima di 500, 300 e 150 euro.
A questo punto l'Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto conferma della fruizione dello sconto, trasmette le informazioni relative al bonus vacanze a PagoPA S.p.A e chi lo ha utilizzato viene informato dall'App IO, con un messaggio del fatto che ha usufruito dello sconto.
Codice Tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus
[Torna su]
La risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate, nel richiamare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno che definisce le modalità applicative del bonus, ricorda che, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto da parte dell'applicazione, il fornitore:
- ne recupera l'importo come credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- o lo cede, anche solo in parte, ai propri fornitori di beni e servizi o a istituti di credito o intermediari finanziari.
Per permettere ai fornitori o ai cessionari di utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite F24 l'Agenzia informa di aver istituito il seguente Codice Tributo:
"6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".
Leggi anche:
- Bonus vacanze, ecco cosa serve per averlo
- Bonus vacanze: ok del Garante privacy
Scarica pdf Provvedimento del 17-06-2020 n. 237174Scarica pdf Risoluzione n. 33-E Codice tributo Bonus Vacanze