L'art. 481 c.c. prevede la fissazione del termine breve di prescrizione entro il quale il delato deve dichiarare se accetta o meno l'eredità

L'acquisto dell'eredità

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L'acquisto dell'eredità nel modello successorio delineato dal codice civile avviene attraverso un procedimento che inizia con la morte del de cuius e termina con l'accettazione dell'eredità.

Non sono previsti meccanismi legali paragonabili all'istituto del saisine del diritto francese con il quale, in via generale, il possesso viene trasmesso direttamente dal defunto ai chiamati per garantire maggiormente la continuità e la certezza dei rapporti giuridici.

Diversamente, nel nostro ordinamento con la morte del de cuius, l'apertura della successione e la delazione dell'eredità ci si trova in una sorta di fase preliminare e preparatoria in cui i chiamati non hanno ancora acquisito la piena qualità di eredi ma possono esercitare solo alcuni specifici poteri (v. art. 460) nonché il diritto di accettare o rinunciare all'eredità.

Si viene a creare, dunque, una situazione di incertezza circa l'esito della successione che ragioni di certezza dei rapporti giuridici non consentono di tollerare in maniera indefinita. Il legislatore ha delineato, pertanto, una serie di accorgimenti volti a limitare il protrarsi di questa fase: ne sono un chiaro esempio le fattispecie di accettazione "legale" ovvero ope legis, o, ancora, la prescrizione.

Decadenza dal diritto di accettazione: art. 481 c.c.

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Il diritto di accettare l'eredità deve, infatti, essere esercitato entro dieci anni dalla morte del de cuius altrimenti si estingue per prescrizione (v. art. 480 c.c.).

Si tratta di un lasso di tempo piuttosto lungo e per questo motivo il successivo art. 481 così dispone "Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare".

La norma mette a disposizione di determinate categorie di soggetti la possibilità di esperire l'actio interrogatoria per chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dovrà rendere la dichiarazione di accettazione (ex art. 475) o rinuncia (ex art. 519).

L'inutile decorso del termine fissato in sede di actio interrogatoria determina il venir meno del diritto di accettare. La giurisprudenza è concorde nel ritenere quello dell'art. 481 costituisca un termine di decadenza e non sia assimilabile ad una rinuncia, sia pure presunta o tacita: una ricostruzione in senso contrario non comporterebbe l'estinzione della delazione e del diritto di accettare, anzi, consentirebbe la revoca ex art. 525, che non può, invece, trovare spazio.

Nè può parlarsi di prescrizione anziché decadenza dal momento che nella prima rileva l'inerzia perdurante del titolare del diritto in dato periodo di tempo più o meno lungo, con la decadenza ciò che rileva è il mero scorrere di un breve lasso di tempo e l'effetto estintivo viene ricollegato al mancato compimento di un'attività entro tale termine.

Parlare di decadenza e non di rinuncia, né di prescrizione comporta anche la non applicabilità delle norme relative all'interruzione e alla sospensione della prescrizione (v. art. 2964). Non solo, ma una risalente e consolidata giurisprudenza (v. fra le altre Cass. n. 751 del 1970) esclude anche la possibilità di una proroga al termine fissato ex art. 481, non rilevando in via analogica la possibilità di proroga prevista dall'art 488 co.2.

La ratio dell'actio interrogatoria è quella di garantire una maggiore certezza dei rapporti giuridici abbreviando, qualora i legittimati vi abbiano interesse, il termine decennale di prescrizione ex art. 480. Accettando questo presupposto se ne deve dedurre che non può essere proposta actio interrogatoria innanzitutto quando il termine decennale sia ormai decorso né nei confronti del chiamato in possesso dei beni dell'eredità (ad eccezione del minore e dell'incapace) nei confronti del quale operano i meccanismi e i termini di cui all'art. 485 c.c.

Legittimati attivi dell'actio interrogatoria

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La formulazione dell'art. 481 cc appare poco puntuale nell'individuare concretamente i soggetti che hanno titolo ad adire l'autorità giudiziaria e chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione o la rinunzia. Viene infatti utilizzata l'espressione generica "Chiunque vi ha interesse" che apre le porte ad un'ampia platea di soggetti, anche esterni alla successione, che possono ricavare una qualche utilità, diretta o indiretta, dalla definizione del procedimento successorio.

Schematicamente possiamo affermare che sono legittimati attivi dell'actio interrogatoria:

- i chiamati ulteriori, ossia quei soggetti che saranno destinatari della delazione e quindi della concreta offerta dell'eredità solo in subordine ai chiamati attuali; per loro l'actio interrogatoria si pone come necessario complemento alla previsione dell'art. 480 che fa decorrere il termine decennale di prescrizione dall'apertura della successione indipendentemente dalla vocatio e dunque indifferentemente per tutti i chiamati, siano essi attuali o ulteriori;

- i coeredi, nei cui confronti si verificherebbe l'accrescimento della quota ereditaria devoluta per legge (v. art. 522) o per testamento (v. art. 674);

- il legittimario leso, che non potrà esercitare l'azione di riduzione fin quando la lesione non diviene effettiva con l'accettazione dell'eredità (Cass. n. 20644/2004);

- i legatari, i creditori del de cuius, i creditori del chiamato all'eredità, il beneficiario dell'onere apposto alla disposizione testamentaria, tutte figure diverse fra loro ma accomunate da una pretesa che deve essere soddisfatta sulla massa ereditaria;

- l'esecutore testamentario, parte del procedimento successorio ha interesse ad una sua conclusione sia per adempiere in maniera compiuta al proprio ufficio sia per il limite temporale di cui all'art. 703;

- il curatore dell'eredità giacente, per il quale, nonostante le ovvie diversità, vale un discorso piuttosto simile a quello dell'esecutore testamentario dal momento che ha interesse a compiere il proprio incarico la cui durata è direttamente legata al momento in cui l'eredità viene accettata.

Legittimati passivi dell'actio interrogatoria

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Destinatario dell'actio interrogatoria secondo l'articolo qui in commento è "il chiamato" che deve rendere la dichiarazione. É indubbio che debba intendersi il chiamato all'eredità che sia tale in virtù di una delazione attuale, e quindi sia già in condizione di accettare efficacemente l'eredità. Da questa premessa non possiamo che dedurre l'esclusione dell'esperibilità dell'azione nei confronti dell'istituito sotto condizione sospensiva (v. art. 633) e del nascituro (art. 462).

Diversamente l'actio interrogatoria può essere proposta nei confronti di minori e incapaci per i quali opera un obbligo di accettazione nella sola forma con beneficio d'inventario. L'art. 489, tuttavia, sospende i termini di decadenza dal beneficio di inventario, ma nulla ha a che vedere con il decorso sia del termine di cui all'art. 480 sia di quello fissato ex art 481 dal momento che queste norme attengono al generale diritto di accettare l'eredità e non alle specifiche modalità di esercizio.

Superata la questione relativa all'autorizzazione governativa e al dies a quo dei termini di prescrizione e decadenza, la configurabilità di un'azione interrogatoria nei confronti delle persone giuridiche, assolutamente certa, non pone oggi particolari criticità da affrontare.

Le conseguenze dell'actio interrogatoria

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Una volta che il giudice abbia fissato il termine ai sensi dell'art. 481 la mancata dichiarazione, secondo il testo della norma, ha come conseguenza che "il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità". L'effetto della decadenza è quello di far estinguere il diritto di accettazione dell'eredità in maniera assoluta facendo venir meno anche la chiamata all'eredità.

Sebbene il dato letterale parli di diritto di accettare l'eredità l'effetto estintivo non si limita solo a questo potere ma va esteso a tutta la posizione giuridica del delato con il conseguente venir meno anche dei poteri riconosciuti ex art. 460.

La sentenza n. 22195/2014 della Cassazione ha inoltre affermato che il chiamato che non si attiva nei termini fissati ex art. 481 perde non solo la qualità di erede testamentario ma anche di erede legittimo, proprio in virtù della considerazione che la delazione è sempre unica, anche in caso di coesistenza di una pluralità di titoli, e la decadenza di cui all'art. 481 colpisce la vocatio nel suo complesso.


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