L'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 del codice civile ha valore di proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto da concludere

Cos'è l'offerta al pubblico

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L'offerta al pubblico di cui all'art. 1336 del codice civile è una particolare forma di proposta contrattuale, in cui il destinatario non è determinato. L'offerta al pubblico, infatti, si rivolge a una generalità indeterminata di persone.

L'offerta al pubblico come proposta contrattuale

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Per essere efficace quale proposta contrattuale, l'offerta al pubblico deve contenente tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione dello stesso con l'accettazione da parte del singolo destinatario.

In caso contrario, l'offerta non configurerebbe proposta, ai sensi dell'art. 1326 c.c., ma semplice invito a contrattare.

Si ritiene che anche nello schema dell'offerta al pubblico, perché si possa considerare concluso il contratto, vi sia necessità della conoscenza dell'accettazione da parte dell'offerente, secondo la regola generale dell'art. 1326 in tema di proposta.

Esempi di offerta al pubblico

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Nel rispetto delle condizioni sopra indicate, possono costituire esempi di offerta al pubblico le pubblicità sui mezzi di comunicazione come la carta stampata, le televisioni, i siti internet, i cartelloni stradali, i distributori automatici, l'esposizione di merce con indicazione del prezzo nelle vetrine dei negozi, sulle bancarelle o sugli scaffali di un supermercato.

Esempi di offerta al pubblico possono considerarsi anche i bandi di concorso per impiego pubblico e i concorsi interni di aziende private organizzati per ricoprire posti di lavoro, purché vengano rispettati le prescrizioni relative al contenuto dell'offerta (v. Cass., sez. lav., nn. 20735/14 e 14275/14).

Differenze tra offerta al pubblico e promessa al pubblico

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L'offerta al pubblico si differenzia dal diverso istituto della promessa al pubblico di cui all'art. 1989 c.c.

Quest'ultima, infatti, è una particolare forma di promessa unilaterale che, in quanto tale, fa sorgere immediatamente in capo al promittente l'obbligo giuridico di adempiere (in quanto vera e propria fonte di obbligazione ex art. 1773 c.c.), mentre l'offerta, come detto, vale solo come proposta contrattuale e necessita di accettazione da parte del destinatario (per quanto quest'ultimo non sia ancora identificato al momento della proposta).

Come esempio di promessa al pubblico ex art. 1989 c.c. si pensi ad un concorso a premi: vedi anche il nostro approfondimento in proposito.

Revoca dell'offerta al pubblico

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L'offerta al pubblico può essere revocata dal soggetto che l'ha effettuata, ma la revoca, per avere efficacia, deve essere fatta nella stessa forma (o equivalente) con cui è stata fatta l'offerta.

In tal caso, non rileva che il destinatario abbia avuto notizia della revoca (art. 1336 c.c., secondo comma), essendo sufficiente, per rendere ininfluente l'eventuale accettazione, che la revoca sia stata effettuata nella forma richiesta.

Del resto, anche la regola generale in tema di conclusione del contratto prevede (art. 1328 c.c.) che la proposta possa essere revocata finché il contratto non sia concluso, cioè fino a quando l'accettazione sia portata a conoscenza del proponente.


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