- Appello depositato dopo le 21 dell'ultimo giorno utile
- Il termine delle 21.00 per la notifica telematica tutela il riposo del destinatario
- La notifica pec per il mittente vale fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno
Appello depositato dopo le 21 dell'ultimo giorno utile
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12050/2020 (sotto allegata) chiarisce che, dopo l'intervento sulla norma da parte della Corte Costituzionale, per il mittente che esegue la notifica a mezzo pec ai sensi dell'art. 16 del dl n. 179/2012, il termine ultimo dell'ultimo giorno utile scade a mezzanotte e non alle ore 21.00.
Vediamo ora come si è svolto il giudizio che ha condotto la Corte di legittimità ad affermare questo principio.
La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'appello presentato da un cittadino nigeriano a cui è stata negata la protezione internazionale, perché il ricorso, presentato con modalità telematiche è stato presentato dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, perfezionandosi quindi il giorno successivo.
Il termine delle 21.00 per la notifica telematica tutela il riposo del destinatario
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Il cittadino nigeriano decide quindi di ricorrere in Cassazione lamentando con un solo motivo di ricorso la violazione o la falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c e 16 septies, posti in relazione agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione e dell'art. 6 della Cedu in quanto la Corte d'Appello non ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, impedendo così al notificante di sfruttare il termine sino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la notifica, in quanto il limite orario delle ore 21.00 tutela solo il riposo del destinatario della notifica.
La notifica pec per il mittente vale fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno
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La Cassazione accoglie il ricorso con l'ordinanza n. 12050/2020 perché fondato.
Il giudice delle leggi infatti con la sentenza n. 75/2019 ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 septies del D.L. n. 119/2012 "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione e' generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta" in quanto il divieto di notifica telematica dopo le ore 21.00 è stato previsto per non costringere il destinatario, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 a controllare la propria casella di posta elettronica.
Questo giustifica il perfezionamento della notifica per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, ma non tiene conto dei limiti giuridici che in questo modo vengono imposti al mittente, al quale viene preclusa la possibilità di sfruttare pienamente il termine utile per la sua difesa, che l'art. 155 c.p.c computa a giorni e che "nel caso dell'impugnazione scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno."
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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 12052/2020• Foto: 123rf.com