La Cassazione conferma la sentenza d'appello, che ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di Tfr, perché l'ex che rinuncia all'assegno divorzile non ne ha diritto

Assegno divorzile e TFR ex coniuge

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La Cassazione nell'ordinanza 12056/2020 (sotto allegata) sancisce il sintetico principio secondo cui, chi rinuncia all'assegno di divorzio non può vantare pretesa alcuna sul Tfr dell'ex coniuge.

La vicenda che ha condotto gli Ermellini ha inizio quando la Corte d'Appello conferma la decisione del giudice di primo grado in sede di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio e respinge la domanda di assegno divorzile e di una quota del TFR dell'ex coniuge.

Quota TFR dell'ex coniuge

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La ex moglie, soccombente in entrambe le sedi di merito decide quindi di rivolgersi alla Corte di Cassazione, innanzi alla quale solleva un'unica doglianza. La donna lamenta in particolare l'omessa pronuncia da parte della Corte sulla domanda finalizzata ad ottenere una quota del Tfr dell'ex coniuge, in quanto il giudice del gravame ha ritenuto mancato il relativo e specifico motivo di appello, che secondo la ricorrente invece è stato proposto implicitamente.

La rinuncia all'assegno divorzile comporta quella al TFR

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La Cassazione con l'ordinanza n. 12056/2020 respinge il ricorso della ex moglie in quanto non essendo titolare dell'assegno divorzile, ella non può avanzare domanda per una quota del Tfr dell'ex coniuge. Ne consegue che l'omessa pronuncia della Corte d'Appello sul motivo con cui la donna ha chiesto il Tfr

dell'ex coniuge, non ha nessuna utilità per la stessa, visto che, proprio per quanto precisato, avendo rinunciato all'assegno di divorzio non può avanzare alcuna pretesa sul TFR. Come del resto già chiarito da una sentenza del 2017, che si è occupata di risolvere una problematica similare, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c, la Corte di legittimità, una volta appurata l'omessa pronuncia su un motivo di impugnazione "può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata (…)." Da qui la conferma della pronuncia della Corte d'Appello.

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Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 12056/2020

Foto: 123rf.com
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